Art. 2 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, sono trasferite alle  regioni  con
decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai
sensi dell'art. 3, comma 4 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della
protezione civile 20 maggio 2021, n. 780. 
  2. Per gli adempimenti di monitoraggio delle azioni finanziate  con
le risorse del  citato  fondo,  si  rimanda  alle  procedure  di  cui
all'art. 18 dell'ordinanza del  Capo  Dipartimento  della  protezione
civile 20 maggio 2021, n. 780. 
  3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto,
si rimanda  al  testo  dell'ordinanza  del  Capo  Dipartimento  della
protezione civile 20 maggio 2021, n. 780. 
    Roma, 22 giugno 2021 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio