Art. 2 1. Le risorse di cui all'art. 1, sono trasferite alle regioni con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 20 maggio 2021, n. 780. 2. Per gli adempimenti di monitoraggio delle azioni finanziate con le risorse del citato fondo, si rimanda alle procedure di cui all'art. 18 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 20 maggio 2021, n. 780. 3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rimanda al testo dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 20 maggio 2021, n. 780. Roma, 22 giugno 2021 Il Capo del Dipartimento: Curcio