IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale
per la promozione della qualita' agroalimentare
e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016 n. 238, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in
questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1970,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228
del 9 settembre 1970 con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Alba» ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP e nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei
vini «Barbera d'Alba»;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2015, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 28 aprile
2015, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di
produzione della citata DOP;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della
Regione Piemonte, su istanza del Consorzio di tutela Barolo,
Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani con sede in Alba (CN), intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei
vini «Barbera d'Alba», concernente, in particolare, la previsione
della sottozona «Castellinaldo», nel rispetto della procedura di cui
al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7 e 10 e, in
particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 12 maggio 2021 nell'ambito
della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica
del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Barbera d'Alba»
concernente, in particolare, l'indicazione della sottozona
«Castellinaldo» e del relativo disciplinare di cui all'allegato in
calce al suddetto disciplinare;
conformemente alle indicazioni diramate con la circolare
ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva integrazione n.
9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare
in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana n. 153 del 29 giugno 2021, al fine di dar modo
agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute istanze contenenti
osservazioni sulla medesima proposta di modifica, da parte di
soggetti interessati;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela Barolo,
Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani, in data 8 luglio 2021, prot. n.
170/2021, intesa ad applicare le modifiche al disciplinare in
questione anche nei riguardi delle produzioni di vini atti a
diventare DOP «Barbera d'Alba» derivanti dalle vendemmie 2019 e 2020,
mediante apposita riclassificazione a «Barbera d'Alba» sottozona
«Castellinaldo», a condizione che siano in possesso dei requisiti
prescritti dall'allegato disciplinare di produzione per detta
sottozona;
Vista inoltre la nota prot. n. 280/21, presentata dal Consorzio di
tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Dogliani, in data 4 agosto
2021, intesa a consentire lo smaltimento, entro il 31 dicembre 2022,
delle etichette riportanti il marchio registrato «Castellinaldo» e
che per alcuni aspetti grafici di etichettatura non risultano
conformi alle disposizioni di cui all'art. 7 del disciplinare di
produzione della sottozona «Castellinaldo»;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17 del
regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n.
34/2019, sussistono i requisiti per approvare, con il presente
decreto, le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di
modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Barbera
d'Alba» e il relativo documento unico consolidato con le stesse
modifiche, nonche' per rendere applicabili le modifiche in questione
anche nei riguardi delle partite di vini derivanti dalle vendemmie
2019 e 2020 e per consentire lo smaltimento delle etichette
contenenti il marchio «Castellinaldo», nei termini di cui alle
richiamate richieste del Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco,
Alba, Langhe e Dogliani;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del
disciplinare di produzione in questione e del relativo documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche
ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo
messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i
rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Barbera
d'Alba», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30
novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 17
aprile 2015 richiamati in premessa, sono approvate le modifiche
ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 153 del 29 giugno 2021.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Barbera
d'Alba», consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al comma 1,
ed il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente
agli allegati A e B del presente decreto.