Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'articolo 1 sono comunicate,
entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla
Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'articolo 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2021/2022.
Le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi delle
produzioni di vini atti a diventare DOC «Barbera d'Alba» derivanti
dalle vendemmie 2019 e 2020, ai fini della loro designazione con la
sottozona «Castellinaldo», a condizione che le relative partite siano
in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare di
produzione per detta sottozona e che ne sia verificata la rispondenza
da parte del competente organismo di controllo.
Inoltre e' consentito lo smaltimento, entro il 31 dicembre 2022,
delle etichette detenute dalle ditte interessate alla data di entrata
in vigore del presente decreto, riportanti il marchio registrato
«Castellinaldo», che per alcuni aspetti grafici di etichettatura non
risultano conformi alle disposizioni di cui all'art. 7 dell'annesso
disciplinare di produzione per la sottozona «Castellinaldo».
4. L'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto
ministeriale 16 dicembre 2010, e' aggiornato in relazione alle
modifiche di cui all'art. 1.
5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Alba» di cui
all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero -
sezione qualita' - vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2021
Il dirigente: Cafiero