Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'articolo 1 sono  comunicate,
entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla
Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a
disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte  della  Commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  ai  commi  1  e  2,  le  modifiche
ordinarie di cui all'articolo 1 sono applicabili  a  decorrere  dalla
campagna vendemmiale 2021/2022. 
  Le stesse modifiche  sono  applicabili  anche  nei  riguardi  delle
produzioni di vini atti a diventare DOC  «Barbera  d'Alba»  derivanti
dalle vendemmie 2019 e 2020, ai fini della loro designazione  con  la
sottozona «Castellinaldo», a condizione che le relative partite siano
in possesso dei requisiti  stabiliti  nell'allegato  disciplinare  di
produzione per detta sottozona e che ne sia verificata la rispondenza
da parte del competente organismo di controllo. 
  Inoltre e' consentito lo smaltimento, entro il  31  dicembre  2022,
delle etichette detenute dalle ditte interessate alla data di entrata
in vigore del presente  decreto,  riportanti  il  marchio  registrato
«Castellinaldo», che per alcuni aspetti grafici di etichettatura  non
risultano conformi alle disposizioni di cui all'art.  7  dell'annesso
disciplinare di produzione per la sottozona «Castellinaldo». 
  4. L'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma  6  del  decreto
ministeriale 16  dicembre  2010,  e'  aggiornato  in  relazione  alle
modifiche di cui all'art. 1. 
  5.  Il  presente  decreto  e  il  disciplinare  consolidato   della
denominazione di origine controllata dei vini «Barbera d'Alba» di cui
all'art. 1 saranno pubblicati  sul  sito  internet  del  Ministero  -
sezione qualita' - vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 agosto 2021 
 
                                                Il dirigente: Cafiero