Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le modifiche  ordinarie  di  cui  all'art.  1  sono  comunicate,
entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla
Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a
disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte  della  Commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 
  3. Fatto salvo quanto  previsto  ai  commi  1  e  2,  le  modifiche
ordinarie di cui  all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla
campagna vendemmiale 2021/2022. 
  Inoltre, e' consentito  lo  smaltimento  delle  etichette  detenute
dalle ditte interessate alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto,  che  risultano  conformi  alle   norme   del   preesistente
disciplinare  di  produzione  richiamato  in  premessa,  ma  che  non
risultano   conformi   alle   disposizioni   previste   dall'art.   7
dell'allegato disciplinare  di  produzione,  purche'  tali  etichette
siano utilizzate entro il 31 dicembre 2022. 
  4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP  dei
vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» di cui all'art. 1 saranno  pubblicati
sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 agosto 2021 
 
                                                Il dirigente: Cafiero