Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,
entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla
Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a
disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche
ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2021/2022.
Inoltre, e' consentito lo smaltimento delle etichette detenute
dalle ditte interessate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, che risultano conformi alle norme del preesistente
disciplinare di produzione richiamato in premessa, ma che non
risultano conformi alle disposizioni previste dall'art. 7
dell'allegato disciplinare di produzione, purche' tali etichette
siano utilizzate entro il 31 dicembre 2022.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei
vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» di cui all'art. 1 saranno pubblicati
sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2021
Il dirigente: Cafiero