IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del  17  ottobre  2018,  recante  modalita'   di   applicazione   del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302 del  28
dicembre 2016, e successive modifiche  ed  integrazioni,  recante  la
disciplina organica della coltivazione della vite e della  produzione
e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
275 del 24 novembre 2012, recante la procedura  a  livello  nazionale
per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle  DOP
e IGP  dei  vini  e  di  modifica  dei  disciplinari,  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  29  maggio  1973,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  217
del  23  agosto  1973  con  il  quale  e'   stata   riconosciuta   la
denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre e  Cinque
Terre  Sciacchetra'»  ed  approvato  il  relativo   disciplinare   di
produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e  IGP  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
295 del 20 dicembre 2011,  con  il  quale  e'  stato  consolidato  il
disciplinare  della  DOP  dei  vini  «Cinque  Terre  e  Cinque  Terre
Sciacchetra'»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP,  con
il  quale  e'  stato  da,  ultimo,  aggiornato  il  disciplinare   di
produzione  della  DOP  dei  vini  «Cinque  Terre  e   Cinque   Terre
Sciacchetra'»; 
  Esaminata la documentata domanda presentata per  il  tramite  della
Regione Liguria, su istanza del Consorzio volontario per la tutela  e
la valorizzazione dei vini a DOP e IGP Colli di Luni,  Cinque  Terre,
Colline di Levanto e Liguria di levante con  sede  in  Sarzana  (SP),
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di  produzione  della
DOP dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetra'» nel  rispetto
della procedura di cui al  citato  decreto  ministeriale  7  novembre
2012; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
ordinaria» che comporta  variazioni  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del regolamento UE  n.  33/2019,  e'  stata  esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e  10,  relativa
alle modifiche  «non  minori»  di  cui  alla  preesistente  normativa
dell'Unione europea, e in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Liguria; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  12  maggio   2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della  DOC  dei
vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetra'»; 
    conformemente  alle  indicazioni  diramate   con   la   circolare
ministeriale  n.  6694  del  30  gennaio  2019  e   successiva   nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare in questione  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  145  del  19  giugno
2021 al fine di dar modo agli interessati di presentare le  eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  osservazioni  sulla
citata proposta di modifica; 
  Considerato  che  a  seguito  dell'esito  positivo  della  predetta
procedura  nazionale  di  valutazione,  conformemente  all'art.   17,
paragrafo 2,  del  regolamento  UE  n.  33/2019  e  all'art.  10  del
regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare,  con
il presente decreto, le modifiche ordinarie  contenute  nella  citata
domanda di modifica del disciplinare di produzione  della  produzione
della DOP dei vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetra'»  ed  il
relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente  decreto  di  approvazione  delle  modifiche  ordinarie  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse  modifiche
ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a
disposizione ai sensi dell'art.  30,  paragrafo  1,  lettera  a)  del
regolamento UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo  2021  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Cinque Terre e
Cinque Terre Sciacchetra'», cosi' come  consolidato  con  il  decreto
ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con  il  decreto
ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono  approvate  le
modifiche ordinarie di cui alla proposta  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 145 del  19
giugno 2021. 
  2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Cinque Terre e
Cinque Terre Sciacchetra'», consolidato con le modifiche ordinarie di
cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato,  figurano
rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.