Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,  entro
trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla  Commissione
UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo  a  disposizione
ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera a) del  regolamento  (UE)
n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore  nel  territorio
dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della
Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,  entro  tre
mesi dalla data della citata comunicazione. 
  3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP  dei
vini «Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetra'»  di  cui  all'art.  1
saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualita'
- Vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 agosto 2021 
 
                                                Il dirigente: Cafiero