Art. 2 
 
  1. Nelle more dell'adozione della direttiva  di  cui  all'art.  23,
comma  2,  del  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.   1,   il
Dipartimento della  protezione  civile  cura  la  ricognizione  delle
attivita' di natura straordinaria poste in essere dalle componenti  e
strutture operative interessate che saranno attivate dal Dipartimento
della protezione civile. Con il  provvedimento  di  cui  all'art.  1,
comma 3, vengono definite le relative procedure di rendicontazione. 
    Roma, 8 agosto 2021 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Draghi