Art. 4 
 
 
                       Calcolo del contributo 
 
  1. La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle di cui
agli articoli 1, 2 e 3 richiede il possesso contestuale  di  tutti  i
parametri ivi previsti. Le societa' cooperative, le banche di credito
cooperativo e le societa' di mutuo soccorso che  superino  anche  uno
solo  dei  parametri  ivi  previsti  sono  tenuti  al  pagamento  del
contributo fissato nella fascia nella quale e' presente il  parametro
piu' alto. 
  2. L'ammontare del contributo di cui agli articoli 1, 2  e  3  deve
essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31
dicembre 2020 ovvero dal  bilancio  chiuso  nel  corso  del  medesimo
esercizio 2020.