Art. 8 Ritardato od omesso pagamento 1. Per le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo e le societa' di mutuo soccorso che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvedera' ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalita' di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.