Art. 2 1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 1 sono destinate a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche di competenza statale per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 cosi' come modificato dall'art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con particolare riferimento a: a. prosecuzione e avvio di iniziative volte a realizzare interventi in ambito educativo dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilita' socioeconomica, e al disagio minorile tenuto anche conto degli effetti della pandemia da COVID-19 (art. 1, comma 1250, lettera h), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni); b. interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche, ai sensi dell'art. 1, comma 1250, lettera q), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, realizzando attivita' di formazione per la diffusione di tali buone pratiche e promuovendo una costante valutazione dell'impatto delle azioni realizzate, anche attraverso il coinvolgimento degli utenti stessi. 2. Il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia si avvale, altresi', del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia ai sensi dell'art. 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 cosi' come modificato dall'art. 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 1, lettera a) e lettera b) dovranno essere adottate le cautele necessarie per favorire anche il finanziamento di progettualita' provenienti da tutto il territorio nazionale, garantendo il coinvolgimento dei comuni per le progettualita' relative ai servizi alla persona. 4. A valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 1, la somma pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2021, e' destinata, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alle associazioni che svolgono esclusivamente attivita' di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio, ai sensi dell'art. 1, comma 1250, lettera i-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'esito di avviso pubblico, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche della famiglia, riservato alle medesime associazioni. 5. Una percentuale non superiore all'1% della quota complessivamente riservata dall'art. 1, comma 1, punto 1, del presente decreto, ad interventi relativi a compiti ed attivita' di competenza statale, puo' essere destinata ad attivita' di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, quando non siano disponibili presso il Dipartimento per le politiche della famiglia adeguate professionalita'.