Art. 2 
 
  1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 1  sono
destinate a sostenere, a  realizzare  e  a  promuovere  politiche  di
competenza statale per le finalita' di cui  all'art.  1,  comma  1250
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 cosi' come modificato  dall'art.
1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  con  particolare
riferimento a: 
    a.  prosecuzione  e  avvio  di  iniziative  volte  a   realizzare
interventi in ambito educativo dell'infanzia e dell'adolescenza,  con
particolare   riferimento   alle   situazioni    di    vulnerabilita'
socioeconomica, e  al  disagio  minorile  tenuto  anche  conto  degli
effetti della pandemia da COVID-19 (art. 1, comma 1250,  lettera  h),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni); 
    b. interventi che  diffondano  e  valorizzino,  anche  attraverso
opportune sinergie, le migliori iniziative in  materia  di  politiche
familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e
associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la  condivisione
e il sostegno di esperienze virtuose e di buone  pratiche,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1250, lettera q), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni, realizzando attivita' di  formazione
per la diffusione di tali buone pratiche e promuovendo  una  costante
valutazione dell'impatto delle azioni realizzate, anche attraverso il
coinvolgimento degli utenti stessi. 
  2. Il Ministro per le pari opportunita' e la  famiglia  si  avvale,
altresi', del Fondo per le politiche della  famiglia  per  finanziare
ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e  a  promuovere
politiche a favore della famiglia ai sensi dell'art. 1,  comma  1251,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 cosi' come modificato  dall'art.
1, comma 482, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  3. Nella predisposizione  degli  interventi  di  cui  al  comma  1,
lettera  a)  e  lettera  b)  dovranno  essere  adottate  le   cautele
necessarie per favorire  anche  il  finanziamento  di  progettualita'
provenienti  da  tutto  il  territorio   nazionale,   garantendo   il
coinvolgimento dei comuni per le progettualita' relative  ai  servizi
alla persona. 
  4. A valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 1,  comma  1,
punto 1, la somma  pari  ad  euro  500.000,00  per  l'anno  2021,  e'
destinata, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, alle associazioni che svolgono esclusivamente attivita'
di assistenza psicologica o psicosociologica a  favore  dei  genitori
che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della
morte del figlio, ai sensi dell'art. 1, comma  1250,  lettera  i-bis)
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'esito di  avviso  pubblico,
predisposto  dalla  Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento delle politiche della famiglia, riservato alle  medesime
associazioni. 
  5.   Una   percentuale   non   superiore   all'1%    della    quota
complessivamente  riservata  dall'art.  1,  comma  1,  punto  1,  del
presente decreto, ad interventi relativi a compiti  ed  attivita'  di
competenza statale, puo' essere destinata ad attivita' di  assistenza
tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi di cui
ai precedenti commi 1 e 2, quando non  siano  disponibili  presso  il
Dipartimento   per   le    politiche    della    famiglia    adeguate
professionalita'.