Art. 3 
 
  1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, sono
dirette a finanziare interventi di competenza regionale e degli  enti
locali volti alla prosecuzione di iniziative destinate a favorire  la
natalita' e genitorialita',  anche  con  carattere  di  innovativita'
rispetto alle misure previste a livello nazionale, o  di  continuita'
dei progetti gia' attivati sui  territori,  anche  tenuto  conto  dei
nuovi bisogni  legati  all'emergenza  del  COVID-19.  Gli  interventi
potranno altresi' riguardare il supporto delle attivita'  svolte  dai
Centri per le famiglie e, nell'ambito delle competenze  sociali,  dei
consultori  familiari,   a   sostegno   della   natalita'   e   della
genitorialita'. 
  2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, sono
ripartite tra ciascuna regione  e  provincia  autonoma  applicando  i
criteri utilizzati per la ripartizione del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, come  da  allegata  tabella  (Allegato  I),  parte
integrante del presente atto. 
  3. La quota del Fondo per le  politiche  della  famiglia  stabilita
sulla base dei criteri del presente provvedimento  per  le  Provincie
autonome Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro 215.463,74 ed
euro 210.333,65  e'  acquisita  al  bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.  A  tal
fine la predetta quota e'  versata  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato al capo X, capitolo 2368, art. 6. 
  4. Le regioni possono cofinanziare i progetti  e  le  attivita'  da
realizzare con almeno  il  20%  del  finanziamento  assegnato,  anche
attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a
disposizione dalle stesse regioni e dalle province  autonome  per  la
realizzazione delle citate attivita'. 
  5. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  trasferisce  alle  regioni  le  risorse
secondo gli importi indicati nella tabella (allegato 1), a seguito di
specifica  richiesta,  nella  quale  sono  indicate  le   azioni   da
finanziare come previste dalle programmazioni regionali  adottate  in
accordo  con  le  autonomie  locali,  nonche'  la   compartecipazione
finanziaria di cui al comma 4. 
  6. Alla richiesta  di  cui  al  comma  5,  da  inviare  in  formato
elettronico all'indirizzo pec: segredipfamiglia@pec.governo.it  entro
sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  devono  essere
allegati: 
    i. copia della delibera di giunta regionale, adottata sentite  le
autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi  regionali  e
di confronto; 
    ii. scheda, compilata sulla base  di  un  format  comunicato  dal
Dipartimento per le politiche della famiglia,  concernente  il  piano
operativo delle attivita' relative alla realizzazione delle azioni da
finanziare, comprensivo di un cronoprogramma delle singole  attivita'
con indicazione dei tempi e delle modalita' di  attuazione  e  di  un
piano finanziario relativo alle attivita' stesse e  coerente  con  il
citato cronoprogramma. 
  7. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio dei ministri,  provvede,  entro  quarantacinque  giorni
dalla ricezione della richiesta di cui al comma 5, all'erogazione  in
un'unica soluzione delle risorse destinate a ciascuna regione, previa
verifica della coerenza degli interventi con le finalita' di  cui  al
comma 1. 
  8.  Le  risorse  destinate  alle  regioni  che   non   inviano   la
documentazione di cui ai commi 5 e 6  entro  il  termine  di  cui  al
medesimo comma 6 tornano nella disponibilita' del dipartimento. 
  9. Il Dipartimento per  le  politiche  della  famiglia  provvede  a
monitorare la realizzazione  delle  azioni  e  il  conseguimento  dei
risultati, avviando un'analisi anche in termini  di  impatto  sociale
delle azioni stesse. A tale fine, le regioni si impegnano  a  fornire
al Dipartimento per le politiche della famiglia tutti  i  dati  e  le
informazioni   necessarie   all'espletamento   del   monitoraggio   e
dell'analisi di cui  al  periodo  precedente,  attraverso  l'utilizzo
della piattaforma telematica messa a  disposizione  dal  dipartimento
stesso. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. 
    Roma, 24 giugno 2021 
 
                                                 Il Ministro: Bonetti 

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 2072