Art. 3 1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, sono dirette a finanziare interventi di competenza regionale e degli enti locali volti alla prosecuzione di iniziative destinate a favorire la natalita' e genitorialita', anche con carattere di innovativita' rispetto alle misure previste a livello nazionale, o di continuita' dei progetti gia' attivati sui territori, anche tenuto conto dei nuovi bisogni legati all'emergenza del COVID-19. Gli interventi potranno altresi' riguardare il supporto delle attivita' svolte dai Centri per le famiglie e, nell'ambito delle competenze sociali, dei consultori familiari, a sostegno della natalita' e della genitorialita'. 2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, punto 2, sono ripartite tra ciascuna regione e provincia autonoma applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come da allegata tabella (Allegato I), parte integrante del presente atto. 3. La quota del Fondo per le politiche della famiglia stabilita sulla base dei criteri del presente provvedimento per le Provincie autonome Trento e Bolzano, rispettivamente pari ad euro 215.463,74 ed euro 210.333,65 e' acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato al capo X, capitolo 2368, art. 6. 4. Le regioni possono cofinanziare i progetti e le attivita' da realizzare con almeno il 20% del finanziamento assegnato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni e dalle province autonome per la realizzazione delle citate attivita'. 5. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella (allegato 1), a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicate le azioni da finanziare come previste dalle programmazioni regionali adottate in accordo con le autonomie locali, nonche' la compartecipazione finanziaria di cui al comma 4. 6. Alla richiesta di cui al comma 5, da inviare in formato elettronico all'indirizzo pec: segredipfamiglia@pec.governo.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, devono essere allegati: i. copia della delibera di giunta regionale, adottata sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto; ii. scheda, compilata sulla base di un format comunicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia, concernente il piano operativo delle attivita' relative alla realizzazione delle azioni da finanziare, comprensivo di un cronoprogramma delle singole attivita' con indicazione dei tempi e delle modalita' di attuazione e di un piano finanziario relativo alle attivita' stesse e coerente con il citato cronoprogramma. 7. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 5, all'erogazione in un'unica soluzione delle risorse destinate a ciascuna regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalita' di cui al comma 1. 8. Le risorse destinate alle regioni che non inviano la documentazione di cui ai commi 5 e 6 entro il termine di cui al medesimo comma 6 tornano nella disponibilita' del dipartimento. 9. Il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede a monitorare la realizzazione delle azioni e il conseguimento dei risultati, avviando un'analisi anche in termini di impatto sociale delle azioni stesse. A tale fine, le regioni si impegnano a fornire al Dipartimento per le politiche della famiglia tutti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento del monitoraggio e dell'analisi di cui al periodo precedente, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione dal dipartimento stesso. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 24 giugno 2021 Il Ministro: Bonetti Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2072