IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29 marzo  2012,  n.  53,  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie  generale
- n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24  aprile  2006,
n. 219 e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA  del  29  ottobre  2004  («Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)») e successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  259  del  4
novembre 2004 - Supplemento ordinario - n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006  («Manovra  per  il
governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA A.A.M./A.I.C. n. 159/2020 del  18  novembre
2020 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per
uso  umano  «Soderm»,  pubblicata,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 295 del  27
novembre 2020; 
  Vista la domanda presentata in data 17 dicembre 2020 con  la  quale
la societa' Mibe Pharma Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione
del  medicinale   «Soderm»   (betametasone   dipropionato   e   acido
salicilico); 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
dell'AIFA nella sua seduta del 17-19 marzo 2021; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale SODERM (betametasone dipropionato e acido salicilico)
nelle confezioni sotto indicate e' classificato come segue: 
    confezioni: 
      «0,5 mg/g e 20 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone contagocce  da
15 ml in LDPE -  A.I.C.  n.  048196012  (in  base  10)  -  classe  di
rimborsabilita': «C»; 
      «0,5 mg/g e 20 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone contagocce  da
20 ml in LDPE -  A.I.C.  n.  048196024  (in  base  10)  -  classe  di
rimborsabilita': «C»; 
      «0,5 mg/g e 20 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone contagocce  da
30 ml in LDPE -  A.I.C.  n.  048196036  (in  base  10)  -  classe  di
rimborsabilita': «C»; 
      «0,5 mg/g e 20 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone contagocce  da
50 ml in  LDPE  -A.I.C.  n.  048196048  (in  base  10)  -  classe  di
rimborsabilita': «C»; 
      «0,5 mg/g e 20 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone contagocce  da
60 ml in LDPE -  A.I.C.  n.  048196051  (in  base  10)  -  classe  di
rimborsabilita': «C»; 
      «0,5 mg/g e 20 mg/g soluzione cutanea» 1 flacone contagocce  da
100 ml in LDPE - A.I.C.  n.  048196063  (in  base  10)  -  classe  di
rimborsabilita': «C».