Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
fino al 30 ottobre 2021, salvo eventuali proroghe. 
  2. Le misure di cui alla presente ordinanza  non  comportano  oneri
aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 agosto 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute,  registrazione  n.
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