Art. 3 Procedura di accesso 1. L'istanza di accesso alle agevolazioni a sostegno dell'IPCEI Batterie 2 deve essere presentata al Ministero a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dgiai.ipcei@pec.mise.gov.it L'istanza, firmata digitalmente e redatta secondo il facsimile di schema cui all'allegato n. 1, deve essere corredata della seguente documentazione: a) project portfolio approvato; b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica dei costi di progetto, secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 2; c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni; d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione. 2. In caso di variazione della documentazione di cui alle lettere c) e d) del comma 1, i soggetti richiedenti sono tenuti a darne pronta comunicazione al Ministero per gli adempimenti di propria competenza. 3. Le agevolazioni sono concesse secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto, in forma di contributo alla spesa. Le agevolazioni costituenti aiuti di Stato sono accordate nel rispetto di tutte le condizioni e limiti stabiliti nella decisione di autorizzazione, ivi compresa la clausola di recupero stabilita all'allegato I della stessa. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Le istanze di accesso sono, pertanto, accolte nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 2, fatta salva la possibilita' di integrare gli importi concedibili in conseguenza delle ulteriori disponibilita' attivabili. 5. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano il finanziamento integrale delle iniziative agevolabili, il Ministero procede alla concessione ripartendo le disponibilita' in misura proporzionale agli importi di agevolazione spettanti a ciascun partecipante.