Art. 4 Istruttoria e concessione delle agevolazioni 1. Il Ministero, anche per il tramite dei soggetti dallo stesso incaricati, procede alla valutazione di ammissibilita' formale di cui all'art. 6, comma 6, lettera a), del decreto, da completare nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso al Fondo IPCEI, fatto salvo quanto previsto al comma 2. Nel corso dell'istruttoria, il Ministero: a) verifica il rispetto delle modalita' e dei termini di presentazione delle istanze; b) riscontra la completezza di tutti i documenti di cui all'art. 3, comma 1; c) procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilita'; d) riscontra il rispetto delle condizioni per la concessione delle agevolazioni sulla base del project portfolio e della decisione di autorizzazione, ai fini della verifica del perseguimento degli obiettivi previsti dal decreto, della tipologia del progetto, del fine perseguito e dell'importo delle spese riportate nell'istanza; e) determina l'ammontare delle agevolazioni concedibili secondo quanto previsto dal decreto, sulla base delle risorse disponibili. 2. Qualora nel corso di svolgimento dell'attivita' istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il Ministero puo' richiederli al soggetto richiedente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a dieci giorni. 3. In caso di esito positivo della valutazione di ammissibilita' formale, effettuata la verifica antimafia di cui all'art. 6, comma 6, lettera b) del decreto, il Ministero procede entro dieci giorni alla registrazione degli aiuti sul Registro nazionale degli aiuti di Stato e all'adozione del decreto di concessione, contenente l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni e gli oneri a carico dei soggetti beneficiari, nonche' gli ulteriori elementi necessari per la corretta esecuzione dei progetti e l'implementazione dell'iter agevolativo. Il Ministero trasmette il decreto di concessione al soggetto beneficiario che provvede, entro dieci giorni dalla ricezione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituirlo debitamente sottoscritto per accettazione. 4. In caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria di cui al comma 1, il Ministero da' comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza al soggetto richiedente ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.