Art. 5 
 
                       Esecuzione dei progetti 
 
  1. Ciascun progetto deve essere attuato conformemente  al  relativo
project   portfolio   e   alle   previsioni   della   decisione    di
autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del
decreto. 
  2. Sono ammissibili le spese e i costi di cui all'art. 4, comma  4,
del decreto, determinati secondo i criteri riportati nel disciplinare
di cui all'allegato n. 10, sostenuti nel  corso  della  realizzazione
del progetto nel rispetto del periodo di eleggibilita' previsto dalla
decisione di autorizzazione. Il soggetto beneficiario deve dotarsi di
un sistema di contabilita' separata o  di  un'adeguata  codificazione
contabile atta a tenere separate tutte  le  transazioni  relative  al
progetto agevolato. Inoltre,  i  costi  sostenuti  nell'ambito  delle
attivita' di ricerca, sviluppo  e  innovazione  (RSI)  devono  essere
rilevati separatamente da quelli sostenuti  per  attivita'  di  prima
applicazione industriale (FDI). 
  3. Ulteriori limiti e  condizioni  di  ammissibilita'  delle  spese
possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse  nell'ambito
di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea,
nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali applicabili. 
  4.  Il  Ministero,  anche  attraverso  i  soggetti   dallo   stesso
incaricati,   effettua   le   attivita'   inerenti   alle   verifiche
amministrative propedeutiche  all'erogazione  delle  agevolazioni,  a
fronte degli stati avanzamento lavori in itinere e a saldo presentati
da ciascun  soggetto  beneficiario,  e  debitamente  corredati  della
documentazione  amministrativa  e  contabile  relativa   alle   spese
sostenute. 
  5. Il Ministero, avvalendosi di uno o piu' dei  competenti  esperti
nominati ai  sensi  dell'art.  6,  comma  9,  del  decreto,  effettua
altresi' verifiche di natura tecnica sullo  stato  di  attuazione  di
ciascun progetto sia durante lo svolgimento  dei  programmi,  sia  ad
ultimazione  degli  stessi.  Tali  verifiche,  anche  in  loco,  sono
indirizzate a valutare lo  stato  di  svolgimento  dei  progetti  nel
rispetto del project  portfolio,  le  eventuali  criticita'  tecniche
riscontrate  e  le  modifiche  apportate  rispetto   alle   attivita'
previste, o che  sarebbe  utile  apportare  ai  fini  della  positiva
conclusione dei progetti. 
  6. Al fine di consentire lo  svolgimento  da  parte  del  Ministero
delle verifiche di cui ai precedenti commi 4 e  5,  ciascun  soggetto
beneficiario trasmette, preliminarmente, una relazione sullo stato di
attuazione del relativo progetto. Tale  relazione  deve  contenere  i
dati e le informazioni, riportati nel  facsimile  di  schema  di  cui
all'allegato n. 4. 
  7.  Il  Ministero   condivide   le   risultanze   delle   verifiche
sull'avanzamento dei progetti con gli organi di governo, al  fine  di
acquisire  le  ulteriori  eventuali  determinazioni  da  parte  degli
stessi, ai fini dell'attuazione degli interventi agevolativi. 
  8. Al fine di  consentire  lo  svolgimento  delle  verifiche  sulla
corretta esecuzione dei progetti, ciascun soggetto beneficiario  deve
mantenere presso la propria sede,  in  originale,  la  documentazione
giustificativa delle spese rendicontate prevista dall'allegato n. 5. 
  9. Laddove gli organi  di  governo  riscontrino  la  necessita'  di
concedere una proroga, a seguito di richiesta motivata da parte di un
soggetto beneficiario,  e  decidano  di  autorizzare  la  stessa,  il
Ministero  prendera'  atto  del  nuovo  termine  di  ultimazione  del
progetto.