Art. 7 
 
                             Variazioni 
 
  1. Ciascun  progetto  deve  essere  realizzato  in  conformita'  al
relativo  documento  project   portfolio   approvato   in   sede   di
autorizzazione. 
  2. Eventuali variazioni devono  essere  tempestivamente  comunicate
dal singolo soggetto beneficiario  al  Ministero  con  un'argomentata
relazione illustrativa, corredata di idonea documentazione. 
  3. Non sono ammissibili le variazioni che alterino i contenuti, gli
obiettivi e le modalita' attuative oggetto dell'autorizzazione  della
Commissione europea di cui alla decisione di autorizzazione. 
  4. Le variazioni che non alterino i contenuti, gli obiettivi  e  le
modalita' attuative  oggetto  dell'autorizzazione  della  Commissione
europea di cui  alla  decisione  di  autorizzazione,  concernenti  le
singole voci dei costi ammessi in concessione o scostamenti di  costi
tra le diverse attivita' sono valutate in sede di erogazione a saldo. 
  5. Nel caso di variazioni conseguenti  a  operazioni  straordinarie
dell'assetto    aziendale     (fusione/incorporazione,     scissione,
conferimento  o  cessione   di   ramo   d'azienda,   con   esclusione
dell'affitto di ramo  d'azienda)  che  comportino  la  variazione  di
titolarita'  del  progetto,  il  soggetto  beneficiario  deve   darne
tempestiva comunicazione al Ministero, con  un'argomentata  relazione
corredata di idonea documentazione, fermo restando il rispetto  delle
condizioni  previste  per  la  realizzazione  del   progetto   e   il
conseguimento dei risultati dello stesso. 
  6. Fino  a  quando  le  proposte  di  variazione  non  siano  state
assentite dal Ministero, previo eventuale  assenso  degli  organi  di
governo, della Commissione europea e dei competenti  organi  dedicati
alla  supervisione  del  progetto,  e'  sospesa  l'erogazione   delle
agevolazioni.