Art. 3 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. L'istanza di accesso alle  agevolazioni  a  sostegno  dell'IPCEI
Batterie  1  deve  essere  presentata  al  Ministero  a  partire  dal
quindicesimo giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  presente  provvedimento,   mediante   posta
elettronica  certificata  all'indirizzo   dgiai.ipcei@pec.mise.gov.it
L'istanza, firmata digitalmente e redatta  secondo  il  facsimile  di
schema cui all'allegato n. 1, deve essere  corredata  della  seguente
documentazione: 
    a) project portfolio approvato; 
    b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica  dei  costi
di progetto, secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 2; 
    c) dichiarazione in merito ai dati  necessari  per  la  richiesta
delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla  verifica
di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modifiche e integrazioni; 
    d) indicazione del soggetto a cui  sono  assegnati  i  poteri  di
firma di straordinaria  amministrazione  per  la  sottoscrizione  del
decreto di concessione. 
  2. In caso di variazione della documentazione di cui  alle  lettere
c) e d) del comma 1, i  soggetti  richiedenti  sono  tenuti  a  darne
pronta comunicazione al Ministero  per  gli  adempimenti  di  propria
competenza. 
  3. Le agevolazioni sono concesse secondo quanto previsto  dall'art.
5 del decreto, in forma di contributo  alla  spesa.  Le  agevolazioni
costituenti aiuti di Stato sono accordate nel rispetto  di  tutte  le
condizioni e limiti stabiliti nella Decisione di autorizzazione,  ivi
compresa la clausola  di  recupero  stabilita  all'allegato  I  della
stessa. 
  4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle  agevolazioni
esclusivamente  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie.   Le
istanze di accesso sono, pertanto, accolte nei limiti  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 2, comma 2, fatta salva  la  possibilita'
di integrare gli importi concedibili in conseguenza  delle  ulteriori
disponibilita' attivabili. 
  5. Nel caso  in  cui  le  risorse  disponibili  non  consentano  il
finanziamento integrale delle iniziative  agevolabili,  il  Ministero
procede alla  concessione  ripartendo  le  disponibilita'  in  misura
proporzionale  agli  importi  di  agevolazione  spettanti  a  ciascun
partecipante.