Art. 4 
 
                      Istruttoria e concessione 
                         delle agevolazioni 
 
  1. Il Ministero, anche per il tramite  dei  soggetti  dallo  stesso
incaricati, procede alla valutazione di ammissibilita' formale di cui
all'art. 6, comma 6, lettera  a),  del  decreto,  da  completare  nel
termine  di  sessanta  giorni  dalla  presentazione  dell'istanza  di
accesso al Fondo IPCEI, fatto salvo quanto previsto al comma  2.  Nel
corso dell'istruttoria, il Ministero: 
    a)  verifica  il  rispetto  delle  modalita'  e  dei  termini  di
presentazione delle istanze; 
    b) riscontra la completezza di tutti i documenti di cui  all'art.
3, comma 1; 
    c) procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilita'; 
    d) riscontra il rispetto  delle  condizioni  per  la  concessione
delle agevolazioni sulla base del project portfolio e della decisione
di autorizzazione, ai fini della  verifica  del  perseguimento  degli
obiettivi previsti dal decreto, della  tipologia  del  progetto,  del
fine perseguito e dell'importo delle spese riportate nell'istanza; 
    e) determina l'ammontare delle agevolazioni  concedibili  secondo
quanto previsto dal decreto, sulla base delle risorse disponibili. 
  2. Qualora nel  corso  di  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria
risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti
rispetto a quelli presentati, ovvero precisazioni  e  chiarimenti  in
merito  alla  documentazione  gia'  prodotta,   il   Ministero   puo'
richiederli  al  soggetto  richiedente  mediante  una   comunicazione
scritta,  assegnando  un  termine  per  la  loro  presentazione   non
superiore a dieci giorni. 
  3. In caso di esito positivo della  valutazione  di  ammissibilita'
formale, effettuata la verifica antimafia di cui all'art. 6, comma 6,
lettera b) del decreto, il Ministero procede entro dici  giorni  alla
registrazione degli aiuti sul Registro nazionale degli aiuti di Stato
e all'adozione del decreto di concessione,  contenente  l'indicazione
delle spese e dei costi ammissibili, l'ammontare  delle  agevolazioni
concedibili,  gli  impegni  e  gli  oneri  a  carico   dei   soggetti
beneficiari, nonche' gli ulteriori elementi necessari per la corretta
esecuzione dei progetti e l'implementazione dell'iter agevolativo. Il
Ministero  trasmette  il   decreto   di   concessione   al   soggetto
beneficiario che provvede, entro dieci giorni dalla  ricezione,  pena
la  decadenza   dalle   agevolazioni,   a   restituirlo   debitamente
sottoscritto per accettazione. 
  4. In caso di esito negativo dell'attivita' istruttoria di  cui  al
comma  1,  il  Ministero  da'  comunicazione  dei   motivi   ostativi
all'accoglimento  dell'istanza  al  soggetto  richiedente  ai   sensi
dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modifiche e integrazioni.