Art. 5 Esecuzione dei progetti 1. Ciascun progetto deve essere attuato conformemente al relativo project portfolio e alle previsioni della decisione di autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto. 2. Sono ammissibili le spese e i costi di cui all'art. 4, comma 4, del decreto, determinati secondo i criteri riportati nel disciplinare di cui all'allegato n. 10, sostenuti nel corso della realizzazione del progetto nel rispetto del periodo di eleggibilita' previsto dalla decisione di autorizzazione. Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilita' separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato. Inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per attivita' di prima applicazione industriale (FDI). 3. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilita' delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse nell'ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali applicabili. 4. Il Ministero, anche attraverso i soggetti dallo stesso incaricati, effettua le attivita' inerenti alle verifiche amministrative propedeutiche all'erogazione delle agevolazioni, a fronte degli stati avanzamento lavori in itinere e a saldo presentati da ciascun soggetto beneficiario, e debitamente corredati della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute. 5. Il Ministero, avvalendosi di uno o piu' dei competenti esperti nominati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto, effettua altresi' verifiche di natura tecnica sullo stato di attuazione di ciascun progetto sia durante lo svolgimento dei programmi, sia ad ultimazione degli stessi. Tali verifiche, anche in loco, sono indirizzate a valutare lo stato di svolgimento dei progetti nel rispetto del project portfolio, le eventuali criticita' tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attivita' previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione dei progetti. 6. Al fine di consentire lo svolgimento da parte del Ministero delle verifiche di cui ai precedenti commi 4 e 5, ciascun soggetto beneficiario trasmette, preliminarmente, una relazione sullo stato di attuazione del relativo progetto. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati nel facsimile di schema di cui all'allegato n. 4. 7. Il Ministero condivide le risultanze delle verifiche sull'avanzamento dei progetti con gli organi di governo, al fine di acquisire le ulteriori eventuali determinazioni da parte degli stessi, ai fini dell'attuazione degli interventi agevolativi. 8. Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche sulla corretta esecuzione dei progetti, ciascun soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate prevista dall'allegato n. 5. 9. Laddove gli organi di governo riscontrino la necessita' di concedere una proroga, a seguito di richiesta motivata da parte di un soggetto beneficiario, e decidano di autorizzare la stessa, il Ministero prendera' atto del nuovo termine di ultimazione del progetto.