Art. 6 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1.  Le  agevolazioni  sono  erogate  sulla  base  delle   richieste
adeguatamente  corredate  della   documentazione   amministrativa   e
contabile relativa alle spese sostenute. 
  2. Le richieste di  erogazione,  predisposte  da  ciascun  soggetto
beneficiario secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n.  3
e sottoscritte  dal  legale  rappresentante  del  medesimo,  dovranno
essere   presentate   mediante    posta    elettronica    certificata
all'indirizzo dedicato entro il primo semestre di ciascun anno, fatta
salva la prima richiesta di erogazione che puo' essere  presentata  a
seguito della concessione senza il predetto vincolo temporale. 
  3. Ciascuna richiesta  di  erogazione  dovra'  essere  accompagnata
dalla seguente documentazione: 
    a)  scheda  di  rendicontazione  dei  costi  redatta  secondo  il
facsimile di schema di cui all'allegato n.  6,  compilata  secondo  i
criteri e le modalita' di cui all'allegato n. 10, firmata dal  legale
rappresentante del soggetto beneficiario; 
    b)  relazione  tecnica  di  consuntivo,  elaborata   secondo   il
facsimile di schema di cui all'allegato n. 4  e  firmata  dal  legale
rappresentante del soggetto beneficiario, da cui risultino  lo  stato
di avanzamento del progetto, gli eventuali scostamenti rispetto  alle
previsioni, la valutazione  di  congruita'  e  pertinenza  dei  costi
sostenuti, il dettaglio delle attivita' svolte e dei  relativi  costi
con riferimento ai diversi ambiti tecnologici del progetto; 
    c) dichiarazione del legale rappresentante della societa'  che  i
costi esposti nell'allegato di cui alla precedente  lettera  a)  sono
pertinenti al  progetto,  sono  congrui  e  sono  stati  regolarmente
sostenuti, e che le relative fatture e titoli  di  spesa  sono  stati
regolarmente e integralmente pagati, redatta secondo il facsimile  di
schema di cui all'allegato n. 7; 
    d) schede di rendicontazione dei  costi  del  personale,  redatte
secondo il fac-simile di schema di cui all'allegato n. 8; 
    e) l'ulteriore documentazione prevista dall'allegato n. 5. 
  4. Il Ministero si riserva di  chiedere  ulteriore  documentazione,
qualora  ritenuta   necessaria   ai   fini   della   valutazione   di
ammissibilita' dei costi presentati. Qualora nel corso di svolgimento
dell'attivita' istruttoria  risulti  necessario  acquisire  ulteriori
informazioni, dati o  documenti  rispetto  a  quelli  presentati  dal
soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e  chiarimenti  in  merito
alla documentazione gia' prodotta, il Ministero puo'  richiederli  al
soggetto beneficiario mediante una comunicazione scritta,  assegnando
un termine per la loro presentazione non superiore a trenta giorni. 
  5. Entro i centoventi giorni successivi alla data di  presentazione
della  richiesta  di  erogazione,  ovvero  del  completamento   della
documentazione  presentata  ai   sensi   del   comma   4,   ai   fini
dell'erogazione delle somme spettanti, il Ministero provvede a: 
    a) verificare l'avanzamento del progetto e  la  pertinenza  delle
spese rendicontate sulla base della relazione tecnica presentata  dal
soggetto beneficiario; 
    b) verificare la pertinenza,  la  congruita'  e  l'ammissibilita'
delle spese e dei costi rendicontati; 
    c) verificare che le spese e i costi siano  stati  effettivamente
sostenuti e pagati e che  siano  stati  rendicontati  secondo  quanto
previsto dal presente articolo; 
    d)  verificare   la   regolarita'   contributiva   del   soggetto
beneficiario; 
    e) verifica dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente
normativa antimafia; 
    f) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola  con  il
rimborso di somme dovute in relazione a provvedimenti  di  revoca  di
agevolazioni concesse dal Ministero; 
    g) verificare che il soggetto beneficiario  non  rientri  tra  le
imprese che hanno  ricevuto  e,  successivamente,  non  rimborsato  o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali
o incompatibili dalla Commissione europea; 
    h) determinare le agevolazioni spettanti. 
  6. Ai fini dello svolgimento delle verifiche di natura  tecnica  di
cui al  comma  5,  e  delle  ulteriori  valutazioni  che  si  rendano
necessarie  in  relazione  allo  specifico  stato   avanzamento,   il
Ministero  provvede  ad  acquisire,  entro   novanta   giorni   dalla
presentazione della richiesta di  erogazione  ovvero  dalla  data  di
completamento  della  documentazione  prevista  dal  comma   3,   una
valutazione tecnica redatta da uno  o  piu'  dei  competenti  esperti
nominati ai sensi dell'art. 6, comma 9 del decreto. 
  7. Effettuate le verifiche di cui al comma 5, in assenza di rilievi
da parte degli organismi di governo del  progetto  circa  l'andamento
delle attivita' dell'IPCEI Batterie 1, il Ministero: 
    a)  comunica   al   soggetto   beneficiario   il   riconoscimento
dell'agevolazione e l'importo  effettivamente  erogabile  sulla  base
delle spese sostenute; 
    b) liquida ai beneficiari, entro il termine di cui  al  comma  5,
gli   importi   di   agevolazione   spettanti,   nel   limite   delle
disponibilita' di cassa derivanti dalle risorse stanziate per ciascun
anno, provvedendo all'erogazione del saldo via  via  che  le  risorse
annualmente stanziate nel Fondo IPCEI si renderanno disponibili. 
  8. Risorse residue  del  Fondo  IPCEI,  stanziate  e  non  erogate,
saranno  rese  disponibili  negli   anni   successivi,   sulla   base
dell'avanzamento della spesa e delle determinazioni degli  organi  di
governo, anche circa eventuali modifiche alla  durata  del  progetto,
proposte e validate dagli organi competenti. 
  9. Nei casi applicabili, la prima erogazione puo' essere disposta a
titolo di anticipazione nel limite  massimo  del  20  per  cento  del
totale delle agevolazioni concesse e comunque nel rispetto del  piano
finanziario di progetto approvato in  sede  di  autorizzazione  degli
aiuti  di  Stato,  esclusivamente  previa  richiesta   del   soggetto
beneficiario utilizzando il facsimile di schema di  cui  all'allegato
n. 9 e presentazione di fideiussione bancaria o polizza  assicurativa
irrevocabile, incondizionata  ed  escutibile  a  prima  richiesta,  a
favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare,  redatta
secondo il fac-simile di schema di cui all'allegato n. 9-bis. 
  10.  L'ammontare  complessivo  delle  erogazioni   effettuate,   in
anticipazione e ad avanzamento, non puo' superare il 90 per cento del
relativo importo concesso  o  del  relativo  importo  spettante,  ove
inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni,  da  sottrarre
dall'ultima richiesta di erogazioni o, se non sufficiente,  anche  da
quella immediatamente precedente,  e'  erogato  a  saldo,  una  volta
effettuata la verifica finale sul completamento del progetto. 
  11. Qualora,  successivamente  all'erogazione  delle  agevolazioni,
venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte,  a
fronte  di  costi  non  congrui,  non  pertinenti  o   comunque   non
ammissibili al finanziamento, il Ministero opera il conguaglio  sulle
quote  eventualmente  ancora  da  erogare  oppure,  nell'ipotesi   di
insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento  delle  erogazioni,
il soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro
giorni quindici dalla richiesta trasmessa dal Ministero,  l'accertata
eccedenza, maggiorata  dell'interesse  pari  al  tasso  ufficiale  di
riferimento (TUR) vigente  alla  data  dell'erogazione  e  decorrente
dalla data di  accreditamento,  sul  conto  corrente  bancario  dallo
stesso indicato.