Art. 7 Variazioni 1. Ciascun progetto deve essere realizzato in conformita' al relativo documento project portfolio approvato in sede di autorizzazione. 2. Eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate dal singolo soggetto beneficiario al Ministero con un'argomentata relazione illustrativa, corredata di idonea documentazione. 3. Non sono ammissibili le variazioni che alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalita' attuative oggetto dell'autorizzazione della Commissione europea di cui alla decisione di autorizzazione. 4. Le variazioni che non alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalita' attuative oggetto dell'autorizzazione della Commissione europea di cui alla decisione di autorizzazione, concernenti le singole voci dei costi ammessi in concessione o scostamenti di costi tra le diverse attivita' sono valutate in sede di erogazione a saldo. 5. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di titolarita' del progetto, il soggetto beneficiario deve darne tempestiva comunicazione al Ministero, con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione, fermo restando il rispetto delle condizioni previste per la realizzazione del progetto e il conseguimento dei risultati dello stesso. 6. Fino a quando le proposte di variazione non siano state assentite dal Ministero, previo eventuale assenso degli organi di governo, della Commissione europea e dei competenti organi dedicati alla supervisione del progetto, e' sospesa l'erogazione delle agevolazioni.