Art. 8 
 
                        Controlli, ispezioni 
                           e monitoraggio 
 
  1. Ciascun  soggetto  beneficiario  e'  tenuto  ad  acconsentire  e
favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal  Ministero,
nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione europea  e
da altri  organi  di  governo  del  progetto  e  dell'Unione  europea
competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi. 
  2.  Nel  caso  in  cui  i  suddetti  controlli  e   l'esame   della
documentazione presentata ai fini dell'erogazione  non  abbiano  dato
esito positivo, il Ministero, in caso di rilievi  sanabili,  sospende
l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i
motivi al soggetto  beneficiario,  il  quale  deve  regolarizzare  la
propria posizione entro trenta giorni dalla richiesta. 
  3. Il soggetto beneficiario e' tenuto a corrispondere  a  tutte  le
richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte
dal Ministero e dai competenti organi della Commissione europea e  di
governo dell'IPCEI Batterie 1.