Art. 8 Controlli, ispezioni e monitoraggio 1. Ciascun soggetto beneficiario e' tenuto ad acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi di governo del progetto e dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi. 2. Nel caso in cui i suddetti controlli e l'esame della documentazione presentata ai fini dell'erogazione non abbiano dato esito positivo, il Ministero, in caso di rilievi sanabili, sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al soggetto beneficiario, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla richiesta. 3. Il soggetto beneficiario e' tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero e dai competenti organi della Commissione europea e di governo dell'IPCEI Batterie 1.