LA CONFERENZA UNIFICATA 
 
  Nella odierna seduta del 4 agosto 2021; 
  Visto l'art. 9, comma 2, lettera  c)  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997,  n.  281,  recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ed
unificazione, per le materie e i compiti di  interesse  comune  delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato  citta'
ed autonomie locali», il quale dispone che questa Conferenza promuove
e  sancisce  accordi,  tra  Governo,  regioni,  province,  comuni   e
comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita'  di  interesse
comune; 
  Visto il comma 13-ter dell'art. 119  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, come modificato dall'art. 33 del decreto-legge 30 maggio
2021, n.  77,  secondo  cui:  «Gli  interventi  di  cui  al  presente
articolo, con esclusione di quelli comportanti la  demolizione  e  la
ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria
e  sono  realizzabili  mediante  comunicazione   di   inizio   lavori
asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi  del  titolo
abilitativo che ha  previsto  la  costruzione  dell'immobile  oggetto
d'intervento  o  del  provvedimento   che   ne   ha   consentito   la
legittimazione ovvero  e'  attestato  che  la  costruzione  e'  stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione
della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo  di  cui
all'art.  9-bis,  comma  1-bis,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n.  380.  Per  gli  interventi  di  cui  al
presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'art.
49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001  opera
esclusivamente nei seguenti casi: 
    a) mancata presentazione della CILA; 
    b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; 
    c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; 
    d) non corrispondenza al vero delle  attestazioni  ai  sensi  del
comma 14». 
  Visto il decreto legislativo 30  giugno  2016,  n.  126,  il  quale
prevede che le pubbliche amministrazioni destinatarie delle  istanze,
segnalazioni   e   comunicazioni   pubblicano   sul   proprio    sito
istituzionale la modulistica unificata e standardizzata  adottata  in
Conferenza  unificata  e  vieta  alle  pubbliche  amministrazioni  di
richiedere informazioni o documenti di  cui  sono  gia'  in  possesso
ovvero  ulteriori  rispetto  a  quelli  indicati  nella   modulistica
unificata e standardizzata; 
  Vista l'Agenda per la semplificazione  per  il  periodo  2020-2023,
approvata dal Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza
unificata, il 23 novembre 2020, concernente le linee di indirizzo, il
programma di interventi di semplificazione per la ripresa  a  seguito
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  condivisi  tra  Stato,
regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per
la loro attuazione; 
  Visto l'art. 24, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito con modificazioni dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,
recante «Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici  giudiziari»,  secondo
cui: «Il Governo, le regioni e gli enti  locali,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di  Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281 o intese ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  5
giugno 2003, n. 131, per adottare,  tenendo  conto  delle  specifiche
normative regionali, una modulistica unificata  e  standardizzata  su
tutto il territorio nazionale per  la  presentazione  alle  pubbliche
amministrazioni  regionali   e   agli   enti   locali   di   istanze,
dichiarazioni e segnalazioni. Le pubbliche amministrazioni  regionali
e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati  nei  termini
fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese  li
possono  comunque  utilizzare  decorsi  trenta  giorni  dai  medesimi
termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117,  secondo
comma, lettere e), m) e r), della  Costituzione,  gli  accordi  sulla
modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti  ad
assicurare la libera concorrenza,  costituiscono  livelli  essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali  che  devono
essere garantiti su tutto  il  territorio  nazionale,  assicurano  il
coordinamento  informativo  statistico   e   informatico   dei   dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare
l'attrazione di investimenti dall'estero»; 
  Vista la nota del 27 luglio 2021 con la  quale  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  ha
trasmesso lo schema di accordo tra il Governo, le regioni e gli  enti
locali  concernente  l'adozione   della   modulistica   unificata   e
standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di
inizio attivita' (CILA-Superbonus), ai  sensi  dell'art.  119,  comma
13-ter del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
  Vista la nota prot. n. 12631 del 27 luglio 2021 con la quale  detto
schema di accordo e' stato inviato alle regioni ed agli enti locali; 
  Considerato che il provvedimento  iscritto  all'ordine  del  giorno
della seduta del 29 luglio 2021 non e' stato esaminato, in quanto  la
seduta non ha avuto luogo; 
  Considerato  che,  nel  corso  della  odierna  seduta   di   questa
Conferenza,  le  regioni,  l'ANCI  e  l'UPI  hanno  espresso   avviso
favorevole all'accordo; 
  Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo, delle regioni  e  degli
enti locali; 
 
                    Sancisce il seguente Accordo: 
 
                               Art. 1 
 
               Modulistica unificata e standardizzata 
 
  1. Ai sensi dell'art. 24, comma  1,  del  decreto-legge  26  giugno
2014, n. 90, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, secondo cui lo Stato, le regioni, le province  autonome
e le autonomie locali sottoscrivono  accordi  e  intese  al  fine  di
coordinare  le  iniziative  e  le  attivita'  delle   amministrazioni
interessate   concernenti    l'attuazione    dell'Agenda    per    la
semplificazione, e' adottato il modulo unificato e standardizzato per
la presentazione della CILA, ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  di  cui  all'Allegato  1,  che
costituisce parte integrante del presente Accordo. 
  2. Attesa l'urgenza dell'adozione della modulistica di cui al comma
1,  la  stessa  e'  efficace  dal  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del  presente  Accordo  sul  sito  istituzionale  della
Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica. 
  3. Le regioni, le province autonome e i comuni adottano  le  misure
organizzative e tecnologiche necessarie  per  assicurare  la  massima
diffusione e la gestione anche telematica del modulo. 
    Roma, 4 agosto 2021 
 
                                               Il Presidente: Gelmini 
Il Segretario: Siniscalchi