Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto individua le categorie in relazione alle
quali i soggetti inclusi nel perimetro che intendano procedere, anche
per il tramite delle centrali di committenza alle quali sono tenuti a
fare ricorso, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi
ICT (information and communication technology), destinati ad essere
impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento
dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del
decreto-legge, effettuano la comunicazione al CVCN o ai CV a norma
dell'art. 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge.