Art. 2 Oggetto 1. Il presente decreto individua le categorie in relazione alle quali i soggetti inclusi nel perimetro che intendano procedere, anche per il tramite delle centrali di committenza alle quali sono tenuti a fare ricorso, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT (information and communication technology), destinati ad essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge, effettuano la comunicazione al CVCN o ai CV a norma dell'art. 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge.