Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto individua le  categorie  in  relazione  alle
quali i soggetti inclusi nel perimetro che intendano procedere, anche
per il tramite delle centrali di committenza alle quali sono tenuti a
fare ricorso, all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi
ICT (information and communication technology), destinati  ad  essere
impiegati sulle reti, sui sistemi informativi  e  per  l'espletamento
dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera  b),  del
decreto-legge, effettuano la comunicazione al CVCN o ai  CV  a  norma
dell'art. 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge.