Art. 4 
 
                    Aggiornamento delle categorie 
 
  1. Le categorie individuate dal presente decreto  sono  aggiornate,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  con  cadenza
almeno annuale, avuto riguardo all'innovazione  tecnologica,  nonche'
alla modifica dei criteri tecnici di cui all'art. 13,  comma  1,  del
regolamento.