IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE 
 
  Vista  la  direttiva  2004/54/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 29  aprile  2004,  relativa  ai  requisiti  minimi  di
sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea; 
  Vista la legge 24 novembre 1981, n.  689,  recante:  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2006,  n.  264,  recante
«Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di  sicurezza  per
le gallerie della rete stradale transeuropea»; 
  Visto, in particolare, l'art. 16 del citato decreto legislativo  n.
264 del 2006,  e  successive  modificazioni,  che,  al  comma  5-bis,
dispone che «Con decreto del Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione,  sono  definite  le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1,
1-bis, 2 e 3»; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,  recante:
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante:  «Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)»; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione all'art. 16 del citato
decreto legislativo  n.  264  del  2006,  come  modificato  dall'art.
30-sexies  del  decreto-legge  n.  41  del  2021,  al  fine  di  dare
effettivita' al regime  sanzionatorio,  definendo  le  modalita'  per
l'irrogazione delle sanzioni  amministrative  previste  dal  medesimo
art. 16, commi 1, 1-bis, 2 e 3; 
  Vista la proposta trasmessa dalla  Commissione  permanente  per  le
gallerie, con nota n. 27328 del 16 luglio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di accertamento,  di
contestazione  e  di  applicazione  delle  sanzioni   relative   alle
violazioni previste dall'art. 16 del decreto  legislativo  5  ottobre
2006, n. 264. 
  2. Il procedimento sanzionatorio  e'  regolato  dalle  disposizioni
della legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I, sezioni I e  II,  fatto
salvo quanto previsto dal presente decreto. 
  3. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) gestore: il gestore dell'infrastruttura di cui all'allegato  1
del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264; 
    b) ubicazione  della  galleria:  il  punto  di  ubicazione  della
galleria, sia ad unico fornice che a  piu'  fornici,  geograficamente
individuato  in   corrispondenza   della   progressiva   chilometrica
dell'imbocco della stessa, dal lato piu'  prossimo  all'inizio  della
strada.