IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE Vista la direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale»; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante «Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea»; Visto, in particolare, l'art. 16 del citato decreto legislativo n. 264 del 2006, e successive modificazioni, che, al comma 5-bis, dispone che «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3»; Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)»; Considerata la necessita' di dare attuazione all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 264 del 2006, come modificato dall'art. 30-sexies del decreto-legge n. 41 del 2021, al fine di dare effettivita' al regime sanzionatorio, definendo le modalita' per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo art. 16, commi 1, 1-bis, 2 e 3; Vista la proposta trasmessa dalla Commissione permanente per le gallerie, con nota n. 27328 del 16 luglio 2021; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto disciplina le modalita' di accertamento, di contestazione e di applicazione delle sanzioni relative alle violazioni previste dall'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. 2. Il procedimento sanzionatorio e' regolato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I, sezioni I e II, fatto salvo quanto previsto dal presente decreto. 3. Ai fini del presente decreto si intende per: a) gestore: il gestore dell'infrastruttura di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264; b) ubicazione della galleria: il punto di ubicazione della galleria, sia ad unico fornice che a piu' fornici, geograficamente individuato in corrispondenza della progressiva chilometrica dell'imbocco della stessa, dal lato piu' prossimo all'inizio della strada.