Art. 3 
 
                        Atti di accertamento 
 
  1. Fermo restando l'accertamento  delle  violazioni  da  parte  dei
soggetti indicati dall'art. 13, comma  4,  della  legge  24  novembre
1981, n. 689, il controllo sull'osservanza delle disposizioni di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e' svolto
anche dai seguenti soggetti: 
    a)  la  commissione  di  cui  all'art.  4  del   citato   decreto
legislativo; 
    b) l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle  ferrovie  e  delle
infrastrutture  stradali  e  autostradali  -  ANSFISA   di   cui   al
decreto-legge   28   settembre   2018   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; 
    c) la direzione generale per le strade e  le  autostrade,  l'alta
sorveglianza  sulle  infrastrutture  stradali  e  la  vigilanza   sui
contratti concessori autostradali del Ministero delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, limitatamente agli aspetti  riferibili
agli obblighi dedotti in convenzione. 
  2. L'accertamento delle violazioni di cui  all'art.  16,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264,  coincide
con l'esecuzione di un'attivita' ispettiva in galleria condotta dagli
organi addetti al controllo. L'accertamento delle violazioni  di  cui
all'art. 16,  commi  1,  lettera  b),  1-bis,  2  e  3,  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e' effettuato entro trenta giorni
dal ricevimento da parte dell'organo addetto al controllo di  atti  o
documenti da cui e' possibile evincere  l'omissione  dell'adempimento
richiesto. 
  3.  Ai  fini   dello   svolgimento   delle   attivita'   funzionali
all'accertamento delle violazioni, di cui all'art. 13, comma 1, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, i soggetti che  accertano  violazioni
possono avvalersi di  organismi  di  certificazione  di  parte  terza
afferenti al settore della certificazione  dei  sistemi  di  gestione
della sicurezza di cui al decreto-legge 28 settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 
  4. Le  spese  sostenute  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
accertamento  sono  considerate  spese  di  procedimento,  ai   sensi
dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  Qualora  non  sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, le spese stesse sono
poste a carico dell'autore della violazione, ai sensi  dell'art.  18,
comma 2, della citata legge. 
  5. Per le eventuali operazioni, di cui all'art. 15 della  legge  24
novembre 1981, n. 689, sono utilizzati laboratori  indicati  all'art.
59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Le relative spese sono liquidate secondo quanto previsto al comma 4.