Art. 3 Atti di accertamento 1. Fermo restando l'accertamento delle violazioni da parte dei soggetti indicati dall'art. 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e' svolto anche dai seguenti soggetti: a) la commissione di cui all'art. 4 del citato decreto legislativo; b) l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali - ANSFISA di cui al decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; c) la direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, limitatamente agli aspetti riferibili agli obblighi dedotti in convenzione. 2. L'accertamento delle violazioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, coincide con l'esecuzione di un'attivita' ispettiva in galleria condotta dagli organi addetti al controllo. L'accertamento delle violazioni di cui all'art. 16, commi 1, lettera b), 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e' effettuato entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'organo addetto al controllo di atti o documenti da cui e' possibile evincere l'omissione dell'adempimento richiesto. 3. Ai fini dello svolgimento delle attivita' funzionali all'accertamento delle violazioni, di cui all'art. 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, i soggetti che accertano violazioni possono avvalersi di organismi di certificazione di parte terza afferenti al settore della certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza di cui al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 4. Le spese sostenute per lo svolgimento delle attivita' di accertamento sono considerate spese di procedimento, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, le spese stesse sono poste a carico dell'autore della violazione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della citata legge. 5. Per le eventuali operazioni, di cui all'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono utilizzati laboratori indicati all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le relative spese sono liquidate secondo quanto previsto al comma 4.