Art. 4 Contestazione delle violazioni 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la contestazione della violazione deve essere fatta in forma scritta, con atto conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente decreto. 2. Per le violazioni relative a condotte omissive del gestore o del responsabile della sicurezza previste dall'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, si considera come luogo in cui la violazione e' stata commessa quello in cui e' ubicata la galleria cui si riferisce l'omissione. 3. Per le gallerie composte da piu' fornici, la violazione si intende riferita all'intera galleria. 4. La violazione prevista dall'art. 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, si considera commessa anche quando la mancata conformita' riguarda una singola misura di sicurezza. 5. Ciascuna delle omissioni previste all'art. 16, comma 1, lettera b), comma 1-bis, comma 2, lettere a), b) e c), e comma 3 del citato decreto legislativo n. 264 del 2006, da' luogo ad una violazione, anche qualora l'omissione riguardi il mancato adempimento di piu' obblighi o l'esercizio di piu' funzioni e mansioni previsti dalla medesima disposizione.