Art. 4 
 
                   Contestazione delle violazioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14,
comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la contestazione della
violazione deve essere fatta in forma scritta, con atto  conforme  al
modello di cui all'allegato 1 del presente decreto. 
  2. Per le violazioni relative a condotte omissive del gestore o del
responsabile  della  sicurezza  previste  dall'art.  16  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, si considera come luogo in cui la
violazione e' stata commessa quello in cui e' ubicata la galleria cui
si riferisce l'omissione. 
  3. Per le gallerie composte  da  piu'  fornici,  la  violazione  si
intende riferita all'intera galleria. 
  4. La violazione prevista dall'art. 16, comma 1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n.  264,  si  considera  commessa
anche quando la mancata conformita' riguarda una  singola  misura  di
sicurezza. 
  5. Ciascuna delle omissioni previste all'art. 16, comma 1,  lettera
b), comma 1-bis, comma 2, lettere a), b) e c), e comma 3  del  citato
decreto legislativo n. 264 del 2006, da'  luogo  ad  una  violazione,
anche qualora l'omissione riguardi il  mancato  adempimento  di  piu'
obblighi o l'esercizio di piu' funzioni  e  mansioni  previsti  dalla
medesima disposizione.