Art. 5 Notificazione delle violazioni 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 14, commi 2 e 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni si effettua a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del gestore della galleria. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. 3. I termini per la notificazione di cui all'art. 14, comma 2, della citata legge n. 689 del 1981 decorrono dalla data dell'accertamento determinata ai sensi dell'art. 3, comma 2.