Art. 5 
 
                   Notificazione delle violazioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 14, commi
2 e 4, della legge 24 novembre 1981, n.  689,  la  notificazione  dei
verbali di contestazione delle violazioni  si  effettua  a  mezzo  di
posta  elettronica  certificata  all'indirizzo  del   gestore   della
galleria. 
  2.  Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano  anche  per   la
notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. 
  3. I termini per la notificazione di  cui  all'art.  14,  comma  2,
della  citata  legge  n.  689   del   1981   decorrono   dalla   data
dell'accertamento determinata ai sensi dell'art. 3, comma 2.