Art. 6 Pagamento in misura ridotta 1. Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e' effettuato mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili n. 2172, art. 1, dello stato di previsione dell'entrata. 2. L'autore della violazione o l'obbligato in solido che ha provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta deve trasmetterne ricevuta all'ufficio da cui dipende l'organo che ha effettuato l'accertamento della violazione. In mancanza di ricezione della ricevuta, l'ufficio da cui dipende l'organo che ha effettuato l'accertamento, decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine entro cui effettuare il pagamento, trasmette il rapporto ed il verbale di contestazione all'autorita' competente di cui all'art. 7 per l'adozione dei provvedimenti di competenza della medesima autorita'.