Art. 6 
 
                     Pagamento in misura ridotta 
 
  1. Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni di cui all'art. 16
del decreto  legislativo  5  ottobre  2006,  n.  264,  e'  effettuato
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo
di pertinenza del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili n. 2172, art. 1, dello stato di previsione dell'entrata. 
  2. L'autore  della  violazione  o  l'obbligato  in  solido  che  ha
provveduto  ad  effettuare  il  pagamento  in  misura  ridotta   deve
trasmetterne ricevuta all'ufficio da  cui  dipende  l'organo  che  ha
effettuato l'accertamento della violazione. In mancanza di  ricezione
della ricevuta, l'ufficio da cui dipende l'organo che  ha  effettuato
l'accertamento, decorsi trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine
entro cui effettuare  il  pagamento,  trasmette  il  rapporto  ed  il
verbale di contestazione all'autorita' competente di cui  all'art.  7
per  l'adozione  dei  provvedimenti  di  competenza  della   medesima
autorita'.