Art. 7 Trasmissione del rapporto e degli scritti difensivi 1. Per le violazioni previste dall'art. 16 del decreto legislativo n. 264 del 2006, il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' trasmesso all'autorita' competente di cui all'art. 16, comma 4, del citato decreto legislativo, nel cui territorio e' situata la galleria cui si riferisce la violazione. 2. All'autorita' di cui al comma 1 sono trasmessi gli scritti difensivi ed i relativi documenti allegati nonche' le richieste degli interessati di essere sentiti personalmente ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 689 del 1981. 3. All'adozione dell'ordinanza-ingiunzione di cui dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, provvede in ogni caso l'autorita' competente, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 264 del 2006, per il luogo in cui si trova la galleria cui si riferisce la violazione.