Art. 7 
 
         Trasmissione del rapporto e degli scritti difensivi 
 
  1. Per le violazioni previste dall'art. 16 del decreto  legislativo
n. 264 del 2006, il rapporto  di  cui  all'art.  17  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, e' trasmesso all'autorita' competente  di  cui
all'art. 16,  comma  4,  del  citato  decreto  legislativo,  nel  cui
territorio e' situata la galleria cui si riferisce la violazione. 
  2. All'autorita' di cui al  comma  1  sono  trasmessi  gli  scritti
difensivi ed i relativi documenti allegati nonche' le richieste degli
interessati di essere sentiti personalmente  ai  sensi  dell'art.  18
della citata legge n. 689 del 1981. 
  3. All'adozione  dell'ordinanza-ingiunzione  di  cui  dell'art.  18
della legge n. 689  del  1981,  provvede  in  ogni  caso  l'autorita'
competente, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 264  del
2006, per il luogo in cui si trova la galleria cui  si  riferisce  la
violazione.