IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  concernente
il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in  particolare,
l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale
sia ripartito  dal  Comitato  per  la  programmazione  economica  (di
seguito CIPE), oggi Comitato interministeriale per la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (di seguito CIPESS), su  proposta
del Ministro della sanita', sentita la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
«Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi  locali»  che  all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, oggi CIPESS, su proposta  del  Ministro
della salute, d'intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, l'assegnazione  annuale  delle  quote  del  Fondo  sanitario
nazionale di parte corrente a favore delle regioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59, che all'art. 115,  comma  1,  lettera  a)  fra  le
funzioni e compiti amministrativi  conservati  allo  Stato  inserisce
l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario
nazionale,  l'adozione  dei  piani  di  settore  aventi  rilievo   ed
applicazione nazionali, nonche' il  riparto  delle  relative  risorse
alle regioni, previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.  56,  che  detta
disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art.  10
della legge 13 maggio 1999, n. 133, e che ha previsto un  sistema  di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale (di seguito anche SSN)
basato  sulla  capacita'  fiscale  regionale,  corretto   da   misure
perequative, stabilendo  che  al  finanziamento  del  SSN  concorrano
l'IRAP,  l'addizionale  regionale  all'IRPEF,  la   compartecipazione
all'accisa  sulle  benzine  e   la   compartecipazione   all'IVA   da
rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il  Ministero  della  sanita',  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria   2010)»   introdotto
dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
149, che disciplina i sistemi premiali per le regioni a valere  sulle
risorse  ordinarie  previste  dalla  legislazione  vigente   per   il
finanziamento del SSN; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  recante
«Disposizioni in materia di autonomia  di  entrate  delle  regioni  a
statuto ordinario, nonche' di determinazione dei costi  e  fabbisogni
standard  nel  settore  sanitario»  e,  in  particolare,  l'art.  26,
concernente la  determinazione  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard e l'art. 27, concernente la determinazione dei costi  e  dei
fabbisogni standard regionali nel settore sanitario; 
  Visto  il  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,   concernente
diposizioni  urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza  dei  servizi  ai  cittadini  e  misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese  del  settore  bancario,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in  particolare,
l'art. 15, comma 23, il quale fissa, in corrispondenza dello 0,25 per
cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del  SSN,
l'entita' della quota premiale  introdotta  dal  richiamato  art.  9,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 149 del 2011; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 560, il quale
dispone che «a decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di
finanziamento del SSN  cui  concorre  ordinariamente  lo  Stato,  gli
importi previsti: a) dalla legge  31  marzo  1980,  n.  126,  recante
"Indirizzo alle regioni in materia di  provvidenza  in  favore  degli
hanseniani e loro familiari"; b) dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433,
recante "Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e  loro
familiari"; c) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, recante  "Programma
di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta  contro  l'AIDS";
d) dall'art.  3  della  legge  14  ottobre  1999,  n.  362,  recante:
"Disposizioni urgenti in materia sanitaria"; e)  dall'art.  5,  comma
16,  del  decreto  legislativo  16  luglio  2012,  n.  109,   recante
"Attuazione della direttiva 2009/52/CE  che  introduce  norme  minime
relative a sanzioni e a provvedimenti  nei  confronti  di  datori  di
lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi  il  cui  soggiorno  e'
irregolare",  confluiscono  nella  quota  indistinta  del  fabbisogno
sanitario standard nazionale»; 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.
141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di  rafforzare  il
coordinamento  delle  politiche  pubbliche  in  materia  di  sviluppo
sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata  dall'Assemblea
generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  il  25  settembre
2015, stabilisce che a decorrere dal  1°  gennaio  2021  il  Comitato
interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  assuma  la
denominazione di Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS); 
  Vista la legge 27  dicembre  2019,  n.  160  recante  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2020  e  il  Bilancio
triennale per il triennio 2020-2022» e,  in  particolare,  l'art.  1,
commi 446 e 447, con  i  quali  si  dispone  rispettivamente  che:  a
decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al  costo
per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per  gli
assistiti non esentati, di cui all'art. 1,  comma  796,  lettera  p),
primo  periodo,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007)» e' abolita. A  decorrere  dalla
stessa data cessano le misure alternative adottate dalle  regioni  ai
sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796, e che «ai fini  di
cui al  comma  446,  il  livello  del  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14,  recante  «Disposizioni
urgenti per il  potenziamento  del  SSN  in  relazione  all'emergenza
COVID-19» e, in particolare, l'art. 17  il  quale  dispone  che  «per
l'attuazione degli articoli 1, commi 1, lettera a) e 6, 2, 5, e 8  e'
autorizzata la spesa complessiva di 660 milioni di  euro  per  l'anno
2020 al cui onere si provvede a valere  sul  finanziamento  sanitario
corrente stabilito per il medesimo anno.  Al  relativo  finanziamento
accedono tutte le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale   al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al
fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate  per  l'anno  2019.
Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle  finanze
sono assegnate le risorse di cui al presente comma»; 
  Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  66
del 13 marzo 2020, di ripartizione  fra  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al
fabbisogno sanitario indistinto rilevate per l'anno 2019, della spesa
complessiva di 660 milioni  di  euro  autorizzata  dall'art.  17  del
sopracitato decreto-legge n. 14 del 2020, a valere sul  finanziamento
sanitario corrente stabilito per l'anno 2020; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» (c.d.  «Cura  Italia»),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in  particolare,
l'art. 18, comma 1, il quale incrementa, per l'anno  2020,  di  1.410
milioni di euro il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, recante
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del  Servizio  sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese
connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.  Proroga   dei
termini per l'adozione di decreti legislativi», il quale dispone  che
«i decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e  9  marzo
2020,  n.  14,  sono  abrogati.  Restano  validi  gli   atti   ed   i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i
rapporti giuridici sorti sulla  base  dei  medesimi  decreti-legge  2
marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14»; 
  Vista la delibera di questo Comitato del 14 maggio 2020, n. 20, con
la quale e' stato determinato in euro 117.407.200.000 il livello  del
finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno
2020 con l'indicazione delle relative  componenti  di  finanziamento,
delle  risorse  vincolate  incluse  il  finanziamento  di   specifici
interventi e la ripartizione  delle  risorse  tra  le  regioni  e  le
Province autonome per il  finanziamento  dei  Livelli  essenziali  di
assistenza (LEA); 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, il quale, per l'anno 2020, incrementa di  1.967.608.983  euro,
il livello del finanziamento del SSN; 
  Visto l'art. 29, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale, per l'anno 2020, incrementa di ulteriori 478.218.772  euro,
il livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard cui concorre lo Stato per  far  fronte  alle  spese  per  il
personale al fine di corrispondere in tempi brevi alle  richieste  di
prestazioni ambulatoriali, di screening e di ricovero ospedaliero non
erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed allo
scopo di ridurre le liste di attesa; 
  Visto l'art. 1, comma 413, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» il quale,  per
l'anno 2020, incrementa di 40 milioni  di  euro,  quale  quota  parte
della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e
affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo
2368, art. 8, dello stato di previsione dell'entrata, i fondi, di cui
all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, secondo
il criterio di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto-legge,
destinati  alla  remunerazione  delle  prestazioni   correlate   alle
particolari condizioni  di  lavoro  del  personale  dipendente  delle
aziende e degli enti del SSN direttamente impiegato  nelle  attivita'
di   contrasto   dell'emergenza   epidemiologica   determinata    dal
diffondersi del COVID-19; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ai sensi del quale la  Regione  Siciliana  compartecipa  alla
spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento; 
  Viste le intese della Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
sancite nelle sedute del 31 marzo 2020 (Rep. atti n. 55/CSR),  dell'8
aprile 2020 (Rep. atti n. 60/CSR), del 17 dicembre 2020 (Rep. atti n.
227/CSR) e del 15 aprile 2021 (Rep. atti n.  45/CSR)  sulle  proposte
del Ministro della salute concernenti il riparto delle  risorse  rese
complessivamente disponibili per il finanziamento del SSN per  l'anno
2020; 
  Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del
Capo di Gabinetto del Ministero della salute del 22 gennaio  2021  n.
1196-P, concernente l'integrazione e la modifica del precedente piano
di riparto approvato con la succitata delibera CIPE n. 20 del 2020  a
seguito dell'incremento di euro 2.445.827.755, per  il  finanziamento
del SSN 2020, recate dai citati decreti-legge 19 maggio 2020, n. 34 e
14 agosto 2020, n. 104, che determinano in  euro  119.853.027.755  il
livello delle disponibilita' complessive per il finanziamento del SSN
2020; 
  Vista, altresi', la proposta del Ministro della  salute,  trasmessa
con nota del Capo di Gabinetto del  Ministero  della  salute  del  28
aprile 2021 n. 7223-P, concernente il riparto di euro 40  milioni  di
risorse aggiuntive di cui al citato art. 1, comma 413, della legge n.
178 del 2020, che determinano  in  euro  119.893.027.755  il  livello
delle disponibilita' complessive per il finanziamento del SSN 2020; 
  Considerato, altresi', che la proposta trasmessa con nota del  Capo
di Gabinetto del Ministero della salute del 22 gennaio 2021 n. 1196-P
prevede una rimodulazione  della  tabella  C,  allegata  alla  citata
delibera CIPE n. 20 del 2020, concernente le fonti  di  finanziamento
indistinto dei LEA in ragione della necessita' di tener  conto  delle
riduzioni intervenute con il decreto-legge n. 34 del 2020 sul gettito
dell'IRAP,  che   hanno   conseguentemente   determinato   variazioni
compensative sui valori  della  compartecipazione  IVA  e  del  Fondo
sanitario  nazionale  fermo  restando  il  livello  complessivo   del
finanziamento indistinto gia' determinato con il precedente piano  di
riparto di cui alla citata delibera CIPE n. 20 del 2020; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera  CIPE
n.  82  del  2019   recante   «Regolamento   interno   del   Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica»,  cosi'   come
modificata dalla delibera CIPE  15  dicembre  2020,  n.  79,  recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota, prot. DIPE n. 2086-P del 29 aprile 2021, predisposta
congiuntamente  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica e dal Ministero dell'economia e delle  finanze  e  posta  a
base della odierna seduta del Comitato; 
 
                              Delibera: 
 
  Il livello del finanziamento del Servizio sanitario  nazionale  per
l'anno 2020 cui  concorre  ordinariamente  lo  Stato,  ripartito  con
delibera di questo Comitato 14 maggio 2020, n. 20,  e'  rideterminato
in  euro  119.893.027.755,  a   seguito   dell'incremento   di   euro
2.485.827.755 a valere sulle  risorse  recate  dai  decreti-legge  19
maggio 2020, n. 34 e 14 agosto 2020, n. 104 e dall'art. 1, comma 413,
della legge n. 178 del 2020, per il  finanziamento  degli  interventi
urgenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19. 
  Il dispositivo della citata delibera CIPE n. 20/2020,  integrato  e
modificato in base alle richiamate proposte del Ministro della salute
e trasmesse con nota del 22 gennaio 2021 n.  1196-P  e  nota  del  28
aprile 2021 n. 7223-P viene modificato come segue: 
    1. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario  nazionale
cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2020 ammonta ad  euro
119.893.027.755  ed  e'  articolato  nelle  seguenti  componenti   di
finanziamento: 
      a)  euro  113.257.674.550  sono  destinati   al   finanziamento
indistinto dei Livelli essenziali  di  assistenza  (LEA)  incluse  le
quote relative: al finanziamento degli interventi  di  prevenzione  e
cura della fibrosi cistica, alla prevenzione e cura  dell'AIDS,  alla
prevenzione  e  cura  dei  malati  affetti  dal  morbo   di   Hansen,
all'assistenza ai  cittadini  extracomunitari  irregolari  e  per  lo
screening  neonatale  per  la  diagnosi  precoce  di  patologie.   Il
finanziamento e' assegnato e ripartito alle regioni e  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano  come  da  allegata  tabella  A,  che
costituisce  parte  integrante  della  presente   delibera,   ed   e'
comprensivo,  tra  l'altro,  di  euro  914.200.000   finalizzati   da
specifiche norme di legge alle seguenti finalita': 
        1. euro 50.000.000 per la cura  della  dipendenza  del  gioco
d'azzardo; 
        2. euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo  delle  convenzioni
con il SSN; 
        3. euro 200.000.000 finalizzate al finanziamento dei maggiori
oneri  a  carico  del  SSN  conseguenti  alla  regolarizzazione   dei
cittadini extracomunitari; 
        4. euro 186.000.000 per il concorso al rimborso alle  regioni
per l'acquisto  di  vaccini  ricompresi  nel  Nuovo  piano  nazionale
vaccini (NPNV); 
        5. euro 150.000.000 per il concorso al rimborso alle  regioni
degli oneri derivanti dai processi di  assunzione  e  stabilizzazione
del personale del SSN; 
        6.  euro  25.200.000  per  l'attivita'  di   compilazione   e
trasmissione  per  via  telematica,  da  parte  dei  medici  e  delle
strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale,  dei
certificati medici di infortunio e malattia professionale; 
        7. euro 49.000.000 per l'incremento  dei  fondi  contrattuali
della dirigenza medica e delle professioni sanitarie; 
        8. euro 185.000.000 per  la  copertura  di  parte  del  minor
gettito derivante dalla soppressione del cosi' detto superticket,  ai
sensi dell'art. 1, commi 446 e 447, della legge n. 160 del 2019; 
      b) euro 1.989.714.256 sono vincolati alle seguenti attivita': 
        1. euro 1.500.000.000 per l'attuazione di specifici obiettivi
individuati nel Piano sanitario nazionale. Detta somma e'  ripartita,
assegnata  e/o  accantonata  con  delibera  di  questo  Comitato,  da
adottarsi in data odierna; 
        2. euro 40.000.000 per la medicina veterinaria.  Detta  somma
sara' erogata sulla base di quanto previsto dall'art. 3 della legge 2
giugno 1988, n. 218  recante  «Misure  per  la  lotta  contro  l'afta
epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»; 
        3. euro 48.735.000 per borse di studio triennali per i medici
di  medicina  generale,  relativamente  alla  terza  annualita'   del
triennio 2018-2021, alla seconda annualita' del triennio 2019-2022  e
alla prima  annualita'  del  triennio  2020-2023,  sulla  base  della
ripartizione riportata nella colonna 1 dell'allegata  tabella  B  che
costituisce parte integrante della presente delibera; 
        4. euro 6.680.000 per attivita'  di  medicina  penitenziaria,
che saranno trasferite dal Ministero della giustizia sulla base della
ripartizione riportata nella colonna 2 dell'allegata  tabella  B  che
costituisce parte integrante della presente delibera; 
        5. euro  165.424.023  per  il  finanziamento  della  medicina
penitenziaria sulla base della ripartizione riportata nella colonna 3
dell'allegata  tabella  B  che  costituisce  parte  integrante  della
presente delibera; 
        6. euro 53.875.233 per il finanziamento degli oneri derivanti
dal  completamento  del  processo  di  superamento   degli   ospedali
psichiatrici giudiziari  ai  sensi  dell'art.  3-ter,  comma  7,  del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante  «Interventi  urgenti
per  il  contrasto   della   tensione   detentiva   determinata   dal
sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2012, n. 9, sulla base della ripartizione riportata
nella  colonna  4  dell'allegata  tabella  B  che  costituisce  parte
integrante della presente delibera; 
        7. euro 170.000.000 per tutela  della  salute  individuale  e
collettiva in conseguenza della diffusione del contagio da COVID-19 e
favorendo l'emersione dei rapporti di lavoro  irregolari  (art.  103,
comma 24, del decreto-legge n. 34 del 2020); 
        8. euro 5.000.000 destinati all'erogazione  degli  ausili,  e
protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata e  con
caratteristiche funzionali allo  svolgimento  di  attivita'  sportive
amatoriali, destinati a persone con  disabilita'  fisica  (art.  104,
comma 3-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020); 
      c) euro 3.615.827.755 sono finalizzati e  gia'  ripartiti  alle
regioni e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  per  il
finanziamento degli  interventi  urgenti,  adottati  per  far  fronte
all'emergenza sanitaria COVID-19 secondo la seguente partizione: 
        1. euro 660.000.000 per le finalita' di cui agli articoli  1,
commi 1, lettera a) e 6, 2, 5, e 8 del decreto-legge n. 14 del  2020,
ripartiti sulla base di quanto disposto dal  decreto  del  Ragioniere
generale dello Stato 10 marzo 2020 citato nelle premesse; 
        2. euro 250.000.000 per le finalita' di cui all'art. 1, comma
1, del decreto-legge n.  18  del  2020  -  incentivi  in  favore  del
personale dipendente del SSN, ripartiti con la tabella A allegata  al
decreto medesimo; 
        3. euro 40.000.000 per le finalita' di cui all'art. 1,  comma
1, del decreto-legge n.  18  del  2020  -  incentivi  in  favore  del
personale dipendente del SSN - recati dall'art. 1, comma  413,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178  e  ripartiti  come  da  proposta  del
Ministro della salute trasmessa  con  nota  del  28  aprile  2021  n.
7223-P,  riportata  nella  colonna  5  dell'allegata  tabella  D  che
costituisce parte integrante della presente delibera; 
        4. euro 100.000.000 per le finalita' richiamate dall'art.  1,
comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, ripartiti con la tabella A
allegata al decreto medesimo; 
        5. euro 240.000.000 per le finalita' di cui all'art. 3, commi
1 e 2,  del  decreto-legge  n.  18  del  2020  -  potenziamento  reti
assistenza territoriale -, ripartiti con la  tabella  A  allegata  al
decreto medesimo; 
        6. euro 160.000.000 per le finalita' di cui all'art. 3, comma
3, del decreto-legge n. 18 del 2020 - potenziamento  reti  assistenza
territoriale -, ripartiti  con  la  tabella  A  allegata  al  decreto
medesimo; 
        7. euro 1.256.633.983 per le finalita'  di  cui  all'art.  1,
commi da 2 a 9, del decreto-legge n. 34 del 2020,  ripartiti  con  la
tabella A allegata al decreto medesimo; 
        8. euro 430.975.000 per le finalita' di cui all'art. 2, commi
6 lettera a), 5 terzo periodo e 7, del decreto-legge n. 34 del  2020,
ripartiti con la tabella C allegata al decreto medesimo; 
        9. euro 478.218.772 per le finalita' di cui all'art.  29  del
decreto-legge n. 104 del 2020 ripartiti con la tabella B allegata  al
decreto medesimo; 
      d) euro  734.633.194  sono  destinati  al  finanziamento  delle
seguenti attivita' e oneri di altri enti: 
        1.  euro  10.000.000  per  il   finanziamento   degli   oneri
contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale
degli  Istituti  zooprofilattici  sperimentali   sulla   base   della
ripartizione riportata nella colonna 5 dell'allegata  tabella  B  che
costituisce parte integrante della presente delibera; 
        2. euro 3.000.000 per la quota parte degli oneri contrattuali
del  biennio  economico  2006-2007  del  personale   degli   Istituti
zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione  riportata
nella  colonna  6  dell'allegata  tabella  B  che  costituisce  parte
integrante della presente delibera; 
        3. euro  265.993.000  per  il  funzionamento  degli  Istituti
zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione  riportata
nella  colonna  7  dell'allegata  tabella  B  che  costituisce  parte
integrante della presente delibera; 
        4. euro 123.130.194 per il concorso  al  finanziamento  della
Croce rossa italiana; 
        5. euro 2.000.000 per il finanziamento del  Centro  nazionale
trapianti; 
        6. euro 173.010.000 per il concorso  al  finanziamento  delle
borse di studio agli specializzandi; 
        7. euro 2.500.000  per  il  pagamento  delle  rate  di  mutui
contratti con la Cassa depositi e prestiti; 
        8. euro 50.000.000 per la formazione dei medici  specialisti,
ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)»; 
        9. euro 105.000.000 per l'aumento del numero dei contratti di
formazione specialistica dei medici di cui all'art.  37  del  decreto
legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  recante  «Attuazione   della
direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di
reciproco riconoscimento  dei  loro  diplomi,  certificati  ed  altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE  che
modificano  la  direttiva  93/16/CEE»,  (art.   5,   comma   1,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77); 
      e) euro 295.178.000 sono accantonati per essere  ripartiti  con
decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle  quote  premiali
per l'anno 2020, sullo schema del quale e' stata sancita la  prevista
intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 31 marzo 2020 (Rep. atti n. 57/CSR). 
  2. Il riparto delle fonti di finanziamento dei  Livelli  essenziali
di assistenza (LEA), comprensiva della quota finalizzata per ciascuna
regione e per le province autonome, e' indicato nell'allegata tabella
C che costituisce parte integrante della presente delibera. 
  3. Il riparto  delle  risorse  aggiuntive  complessivamente  recate
dalla decretazione d'urgenza di cui  alle  premesse  e  dall'art.  1,
comma 413 della legge n. 178 del 2020, per far  fronte  all'emergenza
sanitaria dovuta alla diffusione  del  COVID-19,  e'  indicato  nella
tabella D che costituisce parte integrante della presente delibera. 
    Roma, 29 aprile 2021 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
Il segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1160