IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)» e, in particolare: l'art. 2, comma 5, che prevede che «L'ISEE puo' essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 e secondo le modalita' ivi descritte»; l'art. 5, che definisce le modalita' di calcolo dell'«Indicatore della situazione patrimoniale» necessario ai fini del calcolo dell'ISEE; l'art. 9, che indica le circostanze nelle quali possibile richiedere il calcolo dell'ISEE corrente e le relative modalita' di calcolo e validita'; Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'» come modificato, in particolare, dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare: l'art. 10, comma 4, come da ultimo modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che stabilisce, fra l'altro, che «In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilita' di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalita' estensive dell'ISEE corrente da individuarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; l'art. 10, comma 5, come da ultimo modificato dall'art. 28-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che stabilisce che «L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validita', qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al 25%, di cui al medesimo art. 9, comma 2, ovvero un'interruzione dei trattamenti previsti dall'art. 4, comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. Nel caso di interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono individuati con le medesime modalita' applicate in caso di variazione della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'ISEE corrente e' calcolato con le modalita' di cui al presente comma e ha validita' di sei mesi dalla data della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente e' aggiornato entro due mesi dalla variazione»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019, recante «Individuazione delle modalita' tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS», e, in particolare: l'art. 2, comma 4, che prevede che «Eventuali omissioni o difformita' riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili negli archivi dell'INPS o dell'anagrafe tributaria, incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, sono indicate in sede di attestazione dell'ISEE nelle modalita' di cui all'art. 4»; l'art. 4, che definisce le modalita' di segnalazione delle eventuali omissioni o difformita' in sede di attestazione ISEE; l'art. 5, che stabilisce che «L'ISEE corrente e' calcolato nelle modalita' di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017, a far data dall'entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 3, del regolamento ISEE. Ai fini dell'attestazione dell'ISEE corrente, l'INPS puo' rilevare eventuali omissioni o difformita', rispetto a quanto dichiarato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, integrate con l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 4 del 2019. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, alla luce dell'evoluzione della disponibilita' delle comunicazioni di cui al primo periodo in maniera piena, tempestiva ed affidabile, sono individuate le modalita' con cui le medesime comunicazioni sono utilizzate dall'INPS per precompilare le dichiarazioni ai fini del calcolo dell'ISEE corrente»; Considerato che il citato art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 147 del 2017 prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate modalita' estensive dell'ISEE corrente mediante le quali consentire di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare; Ritenuto che l'attuale formulazione dell'ISEE corrente gia' consente l'aggiornamento dei dati reddituali e che, pertanto, e' necessario intervenire sul solo aggiornamento dei dati patrimoniali; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso in data 13 maggio 2021; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) «Regolamento ISEE»: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; b) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al regolamento ISEE; c) «ISEE corrente»: l'ISEE calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 9 del regolamento ISEE, come ridefinite ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017; d) «Indicatore della situazione patrimoniale»: l'indicatore della situazione patrimoniale di cui all'art. 5 del regolamento ISEE; e) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'art. 10 del regolamento ISEE; f) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale; g) «Comunicazioni obbligatorie»: le comunicazioni relative alle assunzioni che i datori di lavoro privati sono tenuti a dare, ai sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, integrate con l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 4 del 2019; h) «Sistema informativo ISEE»: il Sistema informativo ISEE gestito dall'INPS, di cui all'art. 11 del regolamento ISEE.