Art. 2 
 
                    Estensione dell'ISEE corrente 
 
  1. A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, l'ISEE  corrente,  in
presenza di un ISEE in corso di  validita',  puo'  essere  presentato
anche in caso l'Indicatore della  situazione  patrimoniale  calcolato
prendendo a riferimento l'anno precedente a quello  di  presentazione
della DSU differisca per piu' del 20% rispetto al medesimo indicatore
calcolato in via ordinaria. Laddove ricorrano le condizioni di cui al
presente  comma,  fermi  restando   l'indicatore   della   situazione
reddituale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente
e' ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione  patrimoniale
calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato prendendo
a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della  DSU,
secondo le modalita' di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. 
  2. L'ISEE corrente, calcolato secondo le modalita' di cui al  comma
precedente,  ha  validita'  fino  al   31   dicembre   dell'anno   di
presentazione  del  modulo  sostitutivo  ai  fini  della   successiva
richiesta dell'erogazione delle prestazioni. 
  3.  Laddove,   ricorrendo   le   condizioni   per   l'aggiornamento
contestuale sia della componente reddituale dell'ISEE corrente  nelle
modalita' di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 147
del 2017 che della componente patrimoniale  ai  sensi  del  comma  1,
vengano aggiornate ambedue le componenti, l'ISEE corrente ha comunque
validita'  fino,  e  non  oltre,  al   31   dicembre   dell'anno   di
presentazione  del  modulo  sostitutivo  ai  fini  della   successiva
richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo  che  intervengano
variazioni nella  situazione  occupazionale  o  nella  fruizione  dei
trattamenti; in quest'ultimo  caso,  l'ISEE  corrente  e'  aggiornato
entro due mesi dalla variazione. 
  4. Laddove, successivamente alla presentazione, ai, sensi del comma
1, di un ISEE corrente riferito alla, parte patrimoniale,  ricorrendo
le condizioni che permettono la  presentazione  di  un  aggiornamento
anche con riferimento alla parte  reddituale,  venga  presentata  una
Dichiarazione  sostitutiva  unica  a  tali  fini,  anche   la   parte
patrimoniale   deve   essere    aggiornata.    Parimenti,    laddove,
successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito  alla
parte  reddituale,  ricorrendo  le  condizioni  che   permettono   la
presentazione di un aggiornamento anche con  riferimento  alla  parte
patrimoniale, venga presentata una Dichiarazione sostitutiva unica  a
tali fini, anche la parte reddituale deve essere aggiornata.