Art. 2 Estensione dell'ISEE corrente 1. A decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, l'ISEE corrente, in presenza di un ISEE in corso di validita', puo' essere presentato anche in caso l'Indicatore della situazione patrimoniale calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU differisca per piu' del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria. Laddove ricorrano le condizioni di cui al presente comma, fermi restando l'indicatore della situazione reddituale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente e' ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione patrimoniale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato prendendo a riferimento l'anno precedente a quello di presentazione della DSU, secondo le modalita' di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. 2. L'ISEE corrente, calcolato secondo le modalita' di cui al comma precedente, ha validita' fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni. 3. Laddove, ricorrendo le condizioni per l'aggiornamento contestuale sia della componente reddituale dell'ISEE corrente nelle modalita' di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 147 del 2017 che della componente patrimoniale ai sensi del comma 1, vengano aggiornate ambedue le componenti, l'ISEE corrente ha comunque validita' fino, e non oltre, al 31 dicembre dell'anno di presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente e' aggiornato entro due mesi dalla variazione. 4. Laddove, successivamente alla presentazione, ai, sensi del comma 1, di un ISEE corrente riferito alla, parte patrimoniale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte reddituale, venga presentata una Dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte patrimoniale deve essere aggiornata. Parimenti, laddove, successivamente alla presentazione di un ISEE corrente riferito alla parte reddituale, ricorrendo le condizioni che permettono la presentazione di un aggiornamento anche con riferimento alla parte patrimoniale, venga presentata una Dichiarazione sostitutiva unica a tali fini, anche la parte reddituale deve essere aggiornata.