Art. 4 
 
                       Omissioni e difformita' 
 
  1. Ai fini dell'attestazione dell'ISEE corrente,  di  cui  all'art.
11, comma 4, del regolamento ISEE,  l'INPS  puo'  rilevare  eventuali
omissioni o difformita', rispetto a quanto  dichiarato,  mediante  la
consultazione delle comunicazioni  obbligatorie.  Ai  medesimi  fini,
l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici,
individua  e  rende  disponibile  all'INPS  nelle  modalita'  di  cui
all'art. 11, comma 3 del regolamento ISEE, l'esistenza di  omissioni,
ovvero difformita' dei dati auto-dichiarati rispetto ai dati presenti
nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria,  incluse  eventuali
difformita' su saldi e giacenze  medie  del  patrimonio  mobiliare  e
l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'art.  7,  comma  6,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605. Mediante accordi convenzionali sono stabilite  le  modalita'  di
scambio di dati tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS per le finalita'
del  presente  comma,  nel  rispetto  delle   misure   di   sicurezza
individuate dal disciplinare  tecnico  definito  dall'INPS  ai  sensi
dell'art. 12, comma 2, del regolamento ISEE. 
  2. In sede di attestazione dell'ISEE corrente, oltre alle omissioni
o difformita' eventualmente riscontrate anche ai sensi dell'art.  11,
comma 5, del regolamento ISEE, sono  riportate,  con  riferimento  al
patrimonio mobiliare, le informazioni a livello del componente e  del
nucleo familiare, di cui all'art. 4, comma 2, lettere  a)  e  b)  del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  9  agosto
2019. 
  3. Alla  luce  delle  omissioni  ovvero  difformita'  rilevate,  il
soggetto richiedente la prestazione puo' presentare un  nuovo  modulo
DSU di richiesta dell'ISEE corrente, ovvero puo' comunque  richiedere
la prestazione mediante l'attestazione  relativa  alla  dichiarazione
presentata recante le  omissioni  o  le  difformita'  rilevate.  Tale
dichiarazione e' valida ai fini  dell'erogazione  della  prestazione,
fatto salvo il diritto degli  enti  erogatori  di  richiedere  idonea
documentazione atta a dimostrare la  completezza  e  veridicita'  dei
dati indicati nella dichiarazione.