Art. 5 
 
                              Controlli 
 
  1.  Periodicamente,  via  via   che   le   informazioni   risultano
disponibili, i dati  auto-dichiarati  sono  sottoposti  a  controlli,
anche successivi al rilascio dell'attestazione, con le  modalita'  di
cui all'art. 11 del  regolamento  ISEE,  e  a  verifica  di  coerenza
rispetto a quanto risultante  dalle  comunicazioni  obbligatorie.  In
particolare, l'INPS procede al controllo dei dati di cui all'art. 10,
comma 8, del  regolamento  ISEE,  di  concerto  con  l'Agenzia  delle
entrate, con riguardo alla concreta disponibilita'  degli  stessi.  A
tali fini sono utilizzate le comunicazioni obbligatorie  e  le  altre
pertinenti informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria e  negli
archivi dell'INPS, nonche' le informazioni su saldi e giacenze  medie
del  patrimonio  mobiliare  dei  componenti   il   nucleo   familiare
comunicate ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'art. 11, comma  2,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati
i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa, sulla base
di accordi convenzionali, nel  rispetto  delle  misure  di  sicurezza
individuate dal disciplinare  tecnico  definito  dall'INPS  ai  sensi
dell'art. 12, comma 2, del regolamento ISEE. 
  2. I controlli di cui al comma  precedente  sono  svolti  dall'INPS
sulla base  di  un  piano  predisposto  annualmente  dall'Istituto  e
presentato  ad  un  tavolo  tecnico  composto  dallo   stesso   INPS,
dall'Agenzia delle  entrate  e  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, che puo' chiederne modificazioni e integrazioni. 
  3. In caso di omissioni e/o difformita' rilevate successivamente al
rilascio dell'attestazione dell'ISEE  corrente,  l'attestazione  gia'
presente  nel  Sistema  informativo   ISEE   viene   sostituita   con
l'attestazione  riportante  le   omissioni   e   difformita'   e   il
beneficiario  viene  avvertito  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata o ordinaria  ovvero  per  il  tramite  dell'intermediario
indicato nella DSU di ISEE corrente. 
  4. Gli enti erogatori, incluso l'INPS, anche ai fini dei  controlli
di propria competenza effettuati ai sensi dell'art. 11, comma 6,  del
regolamento ISEE, accedono al Sistema informativo ISEE e in  presenza
di omissioni o difformita' possono,  anche  in  corso  di  erogazione
della prestazione, richiedere idonea documentazione atta a dimostrare
la completezza e veridicita' dei dati indicati  nella  dichiarazione,
in assenza della quale provvedono  ad  ogni  adempimento  conseguente
alla non veridicita' dei dati dichiarati,  inclusa  la  comunicazione
all'INPS di  eventuali  dichiarazioni  mendaci  effettuata  ai  sensi
dell'art. 11,  comma  6,  del  regolamento  ISEE.  Nel  caso  risulti
accertata la indebita fruizione di prestazioni agevolate attribuibile
alla presentazione di una dichiarazione mendace, il  dichiarante  non
puo' ottenere il rilascio dell'ISEE corrente per il  periodo  di  due
anni previsto dall'art. 75, comma 1-bis, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa», applicandosi le sanzioni di decadenza dai benefici e
penali di cui ivi agli articoli 75 e 76.