Art. 5 Controlli 1. Periodicamente, via via che le informazioni risultano disponibili, i dati auto-dichiarati sono sottoposti a controlli, anche successivi al rilascio dell'attestazione, con le modalita' di cui all'art. 11 del regolamento ISEE, e a verifica di coerenza rispetto a quanto risultante dalle comunicazioni obbligatorie. In particolare, l'INPS procede al controllo dei dati di cui all'art. 10, comma 8, del regolamento ISEE, di concerto con l'Agenzia delle entrate, con riguardo alla concreta disponibilita' degli stessi. A tali fini sono utilizzate le comunicazioni obbligatorie e le altre pertinenti informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria e negli archivi dell'INPS, nonche' le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa, sulla base di accordi convenzionali, nel rispetto delle misure di sicurezza individuate dal disciplinare tecnico definito dall'INPS ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento ISEE. 2. I controlli di cui al comma precedente sono svolti dall'INPS sulla base di un piano predisposto annualmente dall'Istituto e presentato ad un tavolo tecnico composto dallo stesso INPS, dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che puo' chiederne modificazioni e integrazioni. 3. In caso di omissioni e/o difformita' rilevate successivamente al rilascio dell'attestazione dell'ISEE corrente, l'attestazione gia' presente nel Sistema informativo ISEE viene sostituita con l'attestazione riportante le omissioni e difformita' e il beneficiario viene avvertito all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria ovvero per il tramite dell'intermediario indicato nella DSU di ISEE corrente. 4. Gli enti erogatori, incluso l'INPS, anche ai fini dei controlli di propria competenza effettuati ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento ISEE, accedono al Sistema informativo ISEE e in presenza di omissioni o difformita' possono, anche in corso di erogazione della prestazione, richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione, in assenza della quale provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci effettuata ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento ISEE. Nel caso risulti accertata la indebita fruizione di prestazioni agevolate attribuibile alla presentazione di una dichiarazione mendace, il dichiarante non puo' ottenere il rilascio dell'ISEE corrente per il periodo di due anni previsto dall'art. 75, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», applicandosi le sanzioni di decadenza dai benefici e penali di cui ivi agli articoli 75 e 76.