Art. 6 Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021. 2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 5 luglio 2021 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2283