Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di  cui  al  presente  decreto  si  applicano  a
decorrere dal 1° luglio 2021. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
derivanti dal presente decreto con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 5 luglio 2021 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Orlando           
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
        Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2283