IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recante «Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142», e in particolare l'art. 1 che attribuisce al Ministero dello sviluppo economico la competenza della vigilanza sulle cooperative; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante «Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118»; Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2008, recante la definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del sopra citato decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera c), che prevede l'adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e in particolare l'art. 2, comma 3, il quale stabilisce che si intende svolta in via principale dall'impresa sociale l'attivita' per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa medesima, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, definisce i criteri per il computo del rapporto del settanta per cento tra ricavi relativi all'attivita' d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai fini della qualificazione come principale dell'attivita' di interesse generale, di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, svolta dall'impresa sociale. 2. Il presente decreto non si applica alle cooperative sociali e ai loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.