IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recante  «Norme
in materia di riordino della vigilanza  sugli  enti  cooperativi,  ai
sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142», e  in
particolare l'art. 1 che  attribuisce  al  Ministero  dello  sviluppo
economico la competenza della vigilanza sulle cooperative; 
  Visto il  decreto  legislativo  24  marzo  2006,  n.  155,  recante
«Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005,
n. 118»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  gennaio  2008,   recante   la
definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della
percentuale  del  settanta   per   cento   dei   ricavi   complessivi
dell'impresa sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del sopra  citato
decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma del Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la
disciplina del servizio civile universale» ed in  particolare  l'art.
1, comma  2,  lettera  c),  che  prevede  l'adozione  di  un  decreto
legislativo per la revisione della disciplina in materia  di  impresa
sociale; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  112,  recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa  sociale,  a  norma
dell'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106»,
e in particolare l'art. 2,  comma  3,  il  quale  stabilisce  che  si
intende svolta in via principale dall'impresa sociale l'attivita' per
la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento  dei
ricavi complessivi dell'impresa medesima, secondo criteri di  computo
definiti con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art.  2,  comma  3,  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, definisce i criteri per il
computo del rapporto del  settanta  per  cento  tra  ricavi  relativi
all'attivita' d'impresa di interesse generale  e  ricavi  complessivi
dell'impresa sociale, ai fini della  qualificazione  come  principale
dell'attivita' di interesse generale, di cui all'art. 2, comma 1, del
medesimo  decreto  legislativo  3  luglio  2017,   n.   112,   svolta
dall'impresa sociale. 
  2. Il presente decreto non si applica alle cooperative sociali e ai
loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.