Art. 2 
 
                         Criteri di computo 
 
  1. Ai fini del computo della percentuale di cui all'art.  2,  comma
3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono considerati al
numeratore   del   rapporto,   per   ciascun   anno   di   esercizio,
esclusivamente i ricavi direttamente  generati  dal  complesso  delle
attivita' d'impresa di interesse generale, come definite dall'art. 2,
comma 1, del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. 
  2. Ai fini del computo della percentuale di cui  al  comma  1,  non
sono considerati ne' al numeratore ne' al denominatore del rapporto i
ricavi relativi a: 
    a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari; 
    b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale; 
    c) sopravvenienze attive; 
    d) contratti  o  convenzioni  con  societa'  o  enti  controllati
dall'impresa sociale o controllanti la medesima. 
  3.  Nell'ipotesi  in  cui  i  ricavi  non   risultino   chiaramente
attribuibili alle attivita' d'impresa di  interesse  generale  ovvero
alle attivita' da queste diverse,  l'attribuzione  degli  importi  e'
effettuata  in  base  alla  media  annua  del  numero  di  lavoratori
impiegati in ciascuna delle due categorie di attivita', calcolati per
teste.