Art. 2 Criteri di computo 1. Ai fini del computo della percentuale di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono considerati al numeratore del rapporto, per ciascun anno di esercizio, esclusivamente i ricavi direttamente generati dal complesso delle attivita' d'impresa di interesse generale, come definite dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. 2. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, non sono considerati ne' al numeratore ne' al denominatore del rapporto i ricavi relativi a: a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari; b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale; c) sopravvenienze attive; d) contratti o convenzioni con societa' o enti controllati dall'impresa sociale o controllanti la medesima. 3. Nell'ipotesi in cui i ricavi non risultino chiaramente attribuibili alle attivita' d'impresa di interesse generale ovvero alle attivita' da queste diverse, l'attribuzione degli importi e' effettuata in base alla media annua del numero di lavoratori impiegati in ciascuna delle due categorie di attivita', calcolati per teste.