Art. 3 Superamento dei limiti, obblighi e sanzioni 1. L'organo di amministrazione dell'impresa sociale documenta il carattere principale dell'attivita' d'impresa di interesse generale nel bilancio sociale. 2. Nel caso di mancato rispetto della percentuale minima del settanta per cento, l'impresa sociale effettua, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, di cui al comma 1, da parte dell'organo competente, apposita segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, nel caso di adesione a uno degli enti di cui all'art. 15, comma 3, del medesimo decreto legislativo, anche all'ente medesimo. Le imprese sociali costituite in forma di cooperativa adempiono mediante segnalazione al Ministero dello sviluppo economico e, nel caso di adesione a uno degli enti di cui all'art. 15, comma 3, del medesimo decreto legislativo, anche all'ente medesimo. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, le imprese sociali costituite in forma di cooperativa aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano adempiono mediante segnalazione ai relativi Uffici territorialmente competenti. 3. Nel caso di cui al comma 2, l'impresa sociale e' tenuta a rispettare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra ricavi relativi all'attivita' d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi, calcolati sulla base dei criteri di cui all'art. 2, che sia superiore al 70 per cento, incrementato della misura almeno pari alla percentuale non raggiunta nell'esercizio precedente. 4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto dispone nei confronti delle imprese sociali non costituite in forma cooperativa la perdita della qualifica di impresa sociale, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e la devoluzione del patrimonio residuo nei termini ivi previsti. 5. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto dispone nei confronti delle imprese sociali costituite in forma cooperativa, in conformita' agli esiti dell'attivita' di vigilanza effettuata ai sensi del comma 5 del medesimo art. 15, comunicati dal Ministero dello sviluppo economico, o dagli enti di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, o dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo, la perdita della qualifica di impresa sociale. Il provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale non comporta l'obbligo di devoluzione del patrimonio, restando tali imprese assoggettate al regime proprio delle societa' cooperative.