Art. 5 Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Dalla medesima data e' abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarieta' sociale 24 gennaio 2008 recante «Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2008, n. 86. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 giugno 2021 Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 750