Art. 5 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire  dal
1° gennaio dell'esercizio finanziario successivo a  quello  in  corso
alla  data  della  pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Dalla medesima data e' abrogato il decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico e  del  Ministro  della  solidarieta'  sociale  24
gennaio  2008  recante  «Definizione  dei  criteri   quantitativi   e
temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei
ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai sensi dell'art. 2,  comma
3 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.  155»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2008, n. 86. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 giugno 2021 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                    Giorgetti         
  Il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 
        Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 750