Il MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto il regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR,  (UE)
n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla  gestione  e  sul  monitoraggio
della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante  norme  sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune, (UE)  n.  1308/2013  recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto, in particolare, l'art. 36 del  citato  regolamento  (UE)  n.
1305/2013,  cosi'  come  modificato  dal  suddetto  regolamento  (UE)
2393/2017 che prevede, tra l'altro, un sostegno  finanziario  per  il
pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,  degli  animali  e
delle piante a fronte del  rischio  di  perdite  economiche  per  gli
agricoltori  causate  da  avversita'  atmosferiche,  da  epizoozie  o
fitopatie,  da  infestazioni  parassitarie  o  dal   verificarsi   di
un'emergenza ambientale e  per  gli  importi  versati  dai  fondi  di
mutualizzazione per il pagamento di  compensazioni  finanziarie  agli
agricoltori in caso  di  perdite  economiche  causate  da  avversita'
atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie  o
da  infestazioni  parassitarie  o  dal  verificarsi  di  un'emergenza
ambientale; 
  Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (di  seguito  PSRN)
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20
novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2020) 8978 dell'8
dicembre 2020, e in particolare le sotto-misure  17.1  «Assicurazione
del raccolto,  degli  animali  e  delle  piante»  e  17.2  «Fondi  di
mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le
fitopatie, per  le  infestazioni  parassitarie  e  per  le  emergenze
ambientali»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2001)»  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 29 dicembre 2000, n. 302, ed  in  particolare
l'art. 127, comma 3, ai sensi del quale  i  valori  delle  produzioni
assicurabili con polizze agevolate sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  sulla  base
di rilevazioni effettuate annualmente dall'ISMEA (Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in  materia  di
procedimento amministrativo e del diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali», recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
679/2016; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e
sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti il 29
marzo 2021, n. 166; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del  12  marzo  2015,  n.  59,  relativo   alla
semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e sue modifiche  e
integrazioni, ed in particolare il Capo III riguardante  la  gestione
del rischio; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 dicembre 2020, registrato presso la Corte dei  conti  il
26 febbraio 2021, n. 116, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana dell'8 marzo 2021, n.  57,  di  approvazione  del
Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021 (di seguito PGRA); 
  VISTO il decreto dell'Autorita' di gestione del PSRN del  23  marzo
2021, n. 137391, con il quale  e'  stata  definita  la  procedura  di
controllo degli Standard Value; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 28 maggio 2021, n. 247860, pubblicato sul sito internet del
Ministero ed in corso di registrazione presso gli organi  competenti,
recante «Individuazione degli Standard Value relativi alle produzioni
vegetali, incluse le uve da  vino  DOP  e  IGP,  applicabili  per  la
determinazione del valore della produzione media annua e  dei  valori
massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione  ai  fondi
di mutualizzazione nell'anno 2021», ed in particolare l'allegato 2  -
Standard Value uve da vino DOP e IGP - anno 2021; 
  Vista la comunicazione del 10 giugno 2021, con la  quale  ISMEA  ha
trasmesso l'elenco di Standard Value per le  produzioni  zootecniche,
relativi  alle  garanzie  mancata  produzione   di   latte,   mancata
produzione di miele e abbattimento forzoso,  calcolati  conformemente
alle procedure di cui all'allegato M17.1-3 del PSRN e all'allegato  5
del PGRA 2021; 
  Vista la comunicazione del 14  giugno  2021,  con  la  quale  ISMEA
fornisce le informazioni e gli elementi a supporto delle elaborazioni
su un campione di  Standard  Value,  come  previsto  dal  sopracitato
decreto del 23 marzo 2021; 
  Preso  atto  dell'esito  positivo  dei  controlli  effettuati   dal
funzionario istruttore ai sensi del citato  decreto  23  marzo  2021,
reso in data 15 giugno 2021, n. 274083 di pari data; 
  Ritenuto  necessario  individuare  gli  Standard   Value   per   le
produzioni zootecniche, relativi alle garanzie mancata produzione  di
latte,  mancata  produzione  di   miele   e   abbattimento   forzoso,
applicabili per la determinazione del valore della  produzione  media
annua  e  dei  valori  massimi  assicurabili  al  mercato   agevolato
nell'anno 2021; 
  Considerata la nota del 28 maggio 2021, n. 248159 inviata da ISMEA,
con la quale, a  seguito  di  ulteriori  approfondimenti  sui  prezzi
rilevati nell'anno 2020 per  le  uve  da  vino  destinate  al  Lugana
Superiore (Bianco), e' stata trasmessa  la  modifica  dello  Standard
Value del Gruppo 6 Uve da vino DOP Lombardia; 
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere  alla   modifica   dello
Standard Value del  Gruppo  6  Uve  da  vino  DOP  Lombardia  di  cui
all'allegato 2 del citato decreto 28 maggio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione degli Standard Value per  le  produzioni  zootecniche,
  relativi  alle  garanzie  mancata  produzione  di  latte,   mancata
  produzione  di  miele  e  abbattimento  forzoso,  per  la  campagna
  assicurativa 2021 
 
  1. Gli Standard Value per le produzioni zootecniche, relativi  alle
garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione  di  miele,
utilizzabili per la determinazione del valore della produzione  media
annua  e  dei  valori  massimi  assicurabili  al  mercato   agevolato
nell'anno 2021, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto. 
  2. La tabella di corrispondenza tra la specie e relativo gruppo  di
appartenenza,  afferenti  agli  Standard  Value  di  cui   al   comma
precedente in merito alla garanzia mancata produzione  di  latte,  e'
riportata nell'allegato 1.a del presente decreto. 
  3. Gli Standard Value per le produzioni zootecniche, relativi  alla
garanzia abbattimento forzoso, utilizzabili per la determinazione del
valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili
al mercato agevolato nell'anno 2021, sono riportati  nell'allegato  2
al presente decreto.