IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1,
comma 16-bis e seguenti; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  16-septies,  del  citato
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo  modificato  dall'art.
2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,  ai
sensi del quale: «Sono denominate (...) b) "Zona gialla": le  regioni
nei cui territori alternativamente: 1)  l'incidenza  settimanale  dei
contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni  100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni  indicate  nella  lettera
a); 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari  o  superiore  a  150
casi ogni 100.000 abitanti e  si  verifica  una  delle  due  seguenti
condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella  lettera
a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area  medica  per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30  per  cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento di
quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro  cinque  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto.   La
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base
di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'  esistenti
e destinati ad altre attivita'»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»,  e,  in
particolare, l'art. 1, ai sensi del  quale:  «In  considerazione  del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti
virali  da  COVID-19,  lo   stato   di   emergenza   dichiarato   con
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio  2020,
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29  luglio
2020,  7  ottobre  2020,  13  gennaio  2021  e  21  aprile  2021,  e'
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; 
  Visto, altresi', l'art. 12, comma 2, del  citato  decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105,  il  quale  prevede  che:  «Fatto  salvo  quanto
diversamente disposto dal presente  decreto,  dal  1°  agosto  al  31
dicembre  2021,  si  applicano  le  misure  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo  2021,  pubblicato  nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,
adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n.  19
del 2020»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti  per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da
COVID-19"», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 17 giugno 2021, n. 143; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da Covid-19; 
  Visto il verbale del 27 agosto 2021 della Cabina di regia di cui al
richiamato  decreto  del  Ministro  della  salute  30  aprile   2020,
unitamente al report n. 67, nel quale si rileva che: «E'  in  leggero
aumento l'incidenza settimanale a livello nazionale al di sopra della
soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti  (71  per  100.000
abitanti, 16 agosto 2021-22 agosto 2021, vs 69 per 100.000  abitanti,
6 agosto 2021-15 agosto 2021, dati  flusso  ISS).  Nel  periodo  5-17
agosto 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici e' stato  pari
a 1,01 (range 0,93-1,12),  in  diminuzione  rispetto  alla  settimana
precedente, coincidente con la soglia epidemica. Si osserva una lieve
diminuzione anche dell'indice di trasmissibilita' basato sui casi con
ricovero ospedaliero  (Rt=1.04  (1.00-1.09)  al  17  agosto  2021  vs
Rt=1.08 (1.03-1.13) al 10 agosto 2021) che tuttavia non scende al  di
sotto della soglia epidemica.  La  elevata  proporzione  di  soggetti
asintomatici   evidenziata   dai   dati   epidemiologici   pubblicati
dall'Istituto            superiore             di             sanita'
(https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-sorveglianza-dat
i) va considerata nella lettura di queste stime di  trasmissibilita'.
Si osserva un aumento del tasso di occupazione in  terapia  intensiva
ed  in  aree  mediche  che  al  giorno  24  agosto  2021   era   pari
rispettivamente al 5,7% e al 7,1%.»; 
  Visto  il  documento  recante  «Indicatori  decisionali   come   da
decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al citato
verbale del 27 agosto 2021 della Cabina di regia, dal quale  risulta,
tra l'altro, che la Regione Sicilia presenta un'incidenza dei contagi
pari a 200,7 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di  occupazione  di
posti letto in area medica pari al 19,4% e un tasso di occupazione di
posti letto in terapia intensiva pari al 12,1%; 
  Preso atto della sussistenza dei presupposti  di  cui  all'art.  1,
comma 16-septies, del citato decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,
cosi'  come  modificato  dall'art.  2,  comma  2,  lettera  c),   del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai fini dell'applicazione  alla
Regione Sicilia delle misure previste per le «zone gialle»; 
  Sentito il Presidente della Regione Sicilia; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
                        nella Regione Sicilia 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,  nella  Regione  Sicilia  si
applicano,  per  un  periodo  di   quindici   giorni,   salva   nuova
classificazione, le misure  di  cui  alla  c.d.  «zona  gialla»,  nei
termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52  e  successive
modificazioni e integrazioni.