Art. 2 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, l'ingresso nel territorio nazionale e', altresi', consentito alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o piu' Stati o territori di cui all'elenco D dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 alla contestuale presenza delle seguenti condizioni: a) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque e' deputato a effettuare i controlli, della certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorita' sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency - EMA). Tale ultima certificazione e' riconosciuta come equivalente a quella di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei regolamenti UE 2021/953 e 2021/954. Le certificazioni di cui al presente comma possono essere esibite in formato digitale o cartaceo. b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque e' deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Il termine e' ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo). c) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata; 2. In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e' fatto obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo. 3. Alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale e' fatto obbligo, altresi', di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque e' deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.