Art. 2 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  4  dell'ordinanza
del Ministro della salute 29 luglio 2021, l'ingresso  nel  territorio
nazionale e', altresi', consentito alle persone che hanno soggiornato
o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o piu' Stati
o territori di cui all'elenco  D  dell'Allegato  20  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  alla  contestuale
presenza delle seguenti condizioni: 
    a) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque e'
deputato  a  effettuare  i  controlli,  della  certificazione   verde
COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo,  a  seguito  di
avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di  una  certificazione
rilasciata dalle autorita' sanitarie  competenti  a  seguito  di  una
vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (European
Medicines Agency - EMA). Tale ultima certificazione  e'  riconosciuta
come equivalente a quella di cui all'articolo 9, comma 2, lettera  a)
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei regolamenti UE 2021/953
e 2021/954. Le certificazioni di cui al presente comma possono essere
esibite in formato digitale o cartaceo. 
    b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque e'
deputato a effettuare i controlli, della  certificazione  di  essersi
sottoposto,  nelle  settantadue  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, a un test molecolare o  antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo. Il termine  e'  ridotto  a
quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran  Bretagna  e
Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale
e basi britanniche nell'isola di Cipro ed  esclusi  i  territori  non
appartenenti al continente europeo). 
    c) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque
e' deputato ad effettuare controlli del  Passenger  Locator  Form  in
formato digitale mediante  visualizzazione  dal  proprio  dispositivo
mobile oppure in copia cartacea stampata; 
  2. In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui  al
comma 1, lettere a) e b), e' fatto obbligo di sottoporsi a isolamento
fiduciario  per  cinque  giorni  presso  l'indirizzo   indicato   nel
Passenger  Locator  Form  e  a  un  test  molecolare  o   antigenico,
effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo. 
  3. Alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici
giorni antecedenti, in Canada,  Giappone  e  Stati  Uniti  d'America,
fermo  restando   quanto   previsto   dall'articolo   4,   comma   3,
dell'ordinanza del Ministro della salute  29  luglio  2021,  ai  fini
dell'ingresso nel territorio nazionale e' fatto obbligo, altresi', di
presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque e'  deputato
a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto,
nelle  settantadue  ore  antecedenti  all'ingresso   nel   territorio
nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di
tampone e risultato negativo.