Art. 3 1. Ai fini del contenimento del virus SARS-CoV-2, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale sono, altresi', consentiti alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle seguenti categorie: a) soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza, facciano ingresso per motivi di studio; b) soggetti che intendano raggiungere il proprio luogo di residenza anagrafica stabilita in data anteriore alla presente ordinanza; c) soggetti che intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza anagrafica dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile. 2. L'ingresso nel territorio nazionale dagli Stati e territori di cui al comma 1 e' sottoposto alla seguente disciplina: a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata; b) presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque e' deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di esecuzione di test molecolare, il soggetto e' comunque tenuto in isolamento fino all'esito dello stesso; d) sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni; e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento. 3. Potra' essere, altresi', consentito, previa autorizzazione del Ministero della salute, l'ingresso nel territorio nazionale per inderogabili motivi di necessita'. 4. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di compilazione del Passenger Locator Form, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci. Per tali soggetti resta fermo l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. Agli stessi, dal momento dell'ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applicano le misure di cui al comma 2, lettera d).