Art. 3 
 
  1. Ai fini del contenimento del virus SARS-CoV-2, l'ingresso  e  il
transito nel territorio nazionale  sono,  altresi',  consentiti  alle
persone che nei quattordici giorni antecedenti  hanno  soggiornato  o
transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka,  a  condizione  che  non
manifestino sintomi da  COVID-19  e  che  si  trovino  in  una  delle
seguenti categorie: 
    a)  soggetti  che,  a  prescindere  dalla  cittadinanza  e  dalla
residenza, facciano ingresso per motivi di studio; 
    b)  soggetti  che  intendano  raggiungere  il  proprio  luogo  di
residenza  anagrafica  stabilita  in  data  anteriore  alla  presente
ordinanza; 
    c) soggetti che intendano raggiungere il domicilio,  l'abitazione
o la residenza anagrafica dei figli minori, del coniuge o della parte
di unione civile. 
  2. L'ingresso nel territorio nazionale dagli Stati e  territori  di
cui al comma 1 e' sottoposto alla seguente disciplina: 
    a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a  chiunque
e' deputato ad effettuare controlli del  Passenger  Locator  Form  in
formato digitale mediante  visualizzazione  dal  proprio  dispositivo
mobile oppure in copia cartacea stampata; 
    b) presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e  a  chiunque
e' deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi
sottoposto  nelle  settantadue  ore  antecedenti   all'ingresso   nel
territorio nazionale a un test molecolare  o  antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    c)  sottoposizione  a  un  test  molecolare  o   antigenico,   da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto, porto o luogo di confine: in caso di  esecuzione  di  test
molecolare,  il  soggetto  e'  comunque  tenuto  in  isolamento  fino
all'esito dello stesso; 
    d) sottoposizione  a  isolamento  fiduciario  presso  l'indirizzo
indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni; 
    e)  obbligo  di  effettuare  un  ulteriore  test   molecolare   o
antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento. 
  3. Potra' essere, altresi', consentito, previa  autorizzazione  del
Ministero della  salute,  l'ingresso  nel  territorio  nazionale  per
inderogabili motivi di necessita'. 
  4. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi di compilazione del Passenger Locator Form,  le
disposizioni del presente articolo non si applicano all'equipaggio  e
al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di  persone  e  merci.
Per tali soggetti resta fermo l'obbligo  di  sottoporsi  ad  un  test
molecolare o antigenico, da effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al
momento dell'arrivo in aeroporto,  porto  o  luogo  di  confine,  ove
possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel  territorio
nazionale presso l'azienda  sanitaria  locale  di  riferimento.  Agli
stessi, dal momento dell'ingresso in Italia  e  fino  al  rientro  in
sede, si applicano le misure di cui al comma 2, lettera d).