Art. 2 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti  a  decorrere  dalla  data
della sua adozione. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 agosto 2021 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                      Speranza        
Il Ministro delle infrastrutture 
  e della mobilita' sostenibili   
           Giovannini            

 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
A norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
il presente provvedimento  durante  lo  svolgimento  della  fase  del
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti 
e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma  degli
articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241