Art. 2 1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 agosto 2021 Il Ministro della salute Speranza Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini __________ Avvertenza: A norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241