IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  n.  2001/83/CE
(e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle  note  CUF»)  e  successive   modificazioni,   pubblicata   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario» e,  in  particolare,
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205  («Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020») e, in particolare, l'art. 1, commi 408-409,  con
i quali e' stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Vista la determina AIFA n. 127 del  16  novembre  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  294  del  26
novembre 2020 relativa al medicinale «Rozlytrek» (entrectinib); 
  Vista la domanda presentata in data 29 luglio  2020  con  la  quale
l'azienda Roche Registration GmbH ha chiesto la riclassificazione, ai
fini della rimborsabilita' del medicinale  «Rozlytrek»  (entrectinib)
relativamente alle confezioni  aventi  A.I.C.  n.  048961027/E  e  n.
048961015/E; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 6-9  e  12  aprile
2021; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua seduta del 20 e 23-25 giugno 2021; 
  Vista la deliberazione n. 45 del 28 luglio 2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  ROZLYTREK  (entrectinib)  nelle  confezioni   sotto
indicate e' classificato come segue. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    «"Rozlytrek" in monoterapia e' indicato  per  il  trattamento  di
pazienti adulti e pediatrici di eta' pari o superiore  a dodici  anni
con tumori solidi che esprimono una fusione dei  geni  del  recettore
tirosin-chinasico neurotrofico (NTRK), 
      che sono affetti da malattia localmente avanzata, metastatica o
la  cui  resezione  chirurgica   potrebbe   comportare   una   severa
morbilita', e 
      che non sono stati trattati in precedenza con un  inibitore  di
NTRK 
      che non dispongono di opzioni terapeutiche soddisfacenti. 
  "Rozlytrek" in  monoterapia  e'  indicato  per  il  trattamento  di
pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)
in stadio avanzato ROS1-positivo  non  precedentemente  trattati  con
inibitori di ROS1». 
  Confezioni: 
    «200 mg - capsula  rigida  -  uso  orale  -  flacone  (HDPE)»  90
capsule - A.I.C. n. 048961027/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 7.900; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13.038,16; 
    «100 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE)» 30 capsule
- A.I.C. n. 048961015/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.316,67; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.173,03. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Attribuzione  del  requisito   dell'innovazione   terapeutica,   in
relazione all'indicazione terapeutica «"Rozlytrek" in monoterapia  e'
indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici  di  eta'
pari o superiore a dodici anni con tumori solidi  che  esprimono  una
fusione dei geni del recettore tirosin-chinasico neurotrofico (NTRK),
che sono affetti da malattia localmente avanzata,  metastatica  o  la
cui resezione chirurgica potrebbe comportare una severa morbilita'  e
che non sono stati trattati in precedenza con un inibitore  di  NTRK,
che non dispongono di opzioni  terapeutiche  soddisfacenti»,  da  cui
consegue: 
    l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi oncologici; 
    il beneficio  economico  della  sospensione  delle  riduzioni  di
legge, di cui alle  determine  AIFA  del  3  luglio  2006  e  del  27
settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovativita'; 
    l'inserimento nei prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012; 
    l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi   ai   sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi  dell'art.  1,  commi
400-406, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (legge  di  bilancio
2017). 
  Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri  utilizzatori
specificatamente individuati dalle  regioni,  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i
pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,         piattaforma         web -         all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte  integrante
della presente determina.  Nelle  more  della  piena  attuazione  del
registro di monitoraggio web-based, onde garantire la  disponibilita'
del  trattamento  ai  pazienti  le   prescrizioni   dovranno   essere
effettuate in accordo ai criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza
prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul  portale
istituzionale                                           dell'Agenzia:
https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  E' opportuno che nell'ambito di  ciascuna  regione  l'inquadramento
diagnostico avvenga presso un numero limitato di centri, in  possesso
della  strumentazione  necessaria  e  delle  specifiche   competenze,
idealmente organizzati come Hub & Spoke in collegamento con  le  reti
oncologiche regionali, per assicurare un equilibrio tra i  volumi  di
lavoro  espletati  e  le  risorse   richieste   per   l'aggiornamento
tecnologico, la manutenzione, l'acquisizione e il mantenimento  delle
competenze. Si ritiene  necessario  che  venga  istituito  un  numero
limitato  di  gruppi  multidisciplinari  per  la  valutazione   delle
alternative terapeutiche e l'interpretazione dei test diagnostici che
comprendano, nella  loro  composizione  minima,  almeno  un  oncologo
medico  con  esperienza  in  terapie  a  bersaglio   molecolare,   un
anatomopatologo esperto in diagnostica molecolare,  un  chirurgo,  un
radiologo, un radioterapista e un farmacista ospedaliero. Qualora nel
centro identificato i  test  molecolari  fossero  effettuati  in  una
struttura diversa dall'anatomia patologica, il pannello  deve  essere
integrato dal patologo di questa struttura. A questo gruppo di lavoro
possono essere affiancate stabilmente o nei casi in cui sia  ritenuto
necessario   altre   figure   professionali   come    l'esperto    in
bioinformatica, il biologo molecolare o il  farmacologo  clinico  che
possano contribuire alla discussione dei casi, si ritiene  essenziale
che ciascun centro adotti un modello da seguire regolarmente  per  le
proprie valutazioni. La  fattibilita'  e  il  corretto  funzionamento
dell'organizzazione diagnostico-terapeutica sopra descritta  dovranno
essere   rivalutate   periodicamente   per    consentire    eventuali
aggiustamenti. La prima rivalutazione dovrebbe avvenire a distanza di
circa dodici mesi. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.