IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  il
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,  e  successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante
norme   relative   all'accoglienza   dei    richiedenti    protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e  della  revoca  dello  status  di
protezione internazionale»; 
  Visti in particolare l'art. 9, comma 1  e  l'art.  11  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015,  n.  142,  citato,  come  rispettivamente
modificati dall'art. 4, comma 1, lettera b) n. 1 e dall'art. 4, comma
1, lettera d) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18  dicembre  2020,  n.  173,  recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia   di   immigrazione,   protezione
internazionale e  complementare,  modifiche  agli  articoli  131-bis,
391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure  in  materia
di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di  pubblico
trattenimento, di  contrasto  all'utilizzo  distorto  del  web  e  di
disciplina del  Garante  dei  diritti  delle  persone  private  della
liberta' personale»; 
  Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 18  agosto  2015,
n. 142, citato, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c)  del
decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, citato, che  prevede  che  nei
centri di cui all'art. 9, comma 1 e nelle strutture di  cui  all'art.
11 del medesimo decreto legislativo devono essere assicurati adeguati
standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza  nonche'  idonee
misure di  prevenzione,  controllo  e  vigilanza  relativamente  alla
partecipazione o alla propaganda attiva a  favore  di  organizzazioni
terroristiche  internazionali,  secondo  i  criteri  e  le  modalita'
stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto l'art. 20, comma 1-bis,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  aggiunto  dall'art.  3,  comma  1,
lettera d), numero 2), del decreto legislativo 25 novembre  2016,  n.
222, il quale demanda al Ministro  della  salute  l'adozione,  previa
intesa in  Conferenza  unificata,  di  un  decreto  che  definisca  i
requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975,  recante
«Modificazioni  alle   istruzioni   ministeriali   20   giugno   1896
relativamente all'altezza minima ed  ai  requisiti  igienico-sanitari
principali  dei  locali   d'abitazione»,   il   quale,   nelle   more
dell'approvazione del decreto ministeriale menzionato  al  precedente
capoverso, e' da interpretarsi conformemente all'art.  10,  comma  2,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120; 
  Visti l'art. 8, comma 4, e l'art. 8-ter del decreto legislativo  30
dicembre 1992, n. 502  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
recante «Riordino della disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre  1992,  n.  421»  e  la  normativa
regionale attuativa in materia  di  autorizzazione  all'esercizio  di
attivita'  sanitaria,  nonche'  il  decreto  del   Presidente   della
Repubblica del 14 gennaio 1997, recante  «Approvazione  dell'atto  di
indirizzo e coordinamento alle regioni e alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie  da
parte delle strutture pubbliche e private»; 
  Considerato  che,  alla  luce  delle  disposizioni  menzionate  nel
precedente capoverso, e'  necessario  che  i  requisiti  strutturali,
tecnologici e organizzativi ai quali assoggettare i locali dei centri
e delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, adibiti all'esercizio di attivita' sanitaria,
siano individuati in base al livello di complessita' e alla tipologia
dell'assistenza ivi prestata; 
  Considerato che l'attivita' sanitaria assicurata nei centri e nelle
strutture di cui agli articoli 9 e  11  del  decreto  legislativo  18
agosto  2015,  n.  142,  citato,  consiste  nella  visita  medica  di
ingresso, misure di profilassi e sorveglianza,  interventi  di  primo
soccorso e che per prestazioni specialistiche  o  di  complessita'  e
intensita'  ulteriore  si  ricorre  all'assistenza   prestata   dalle
strutture  territoriali  e   ospedaliere   del   Servizio   sanitario
nazionale; 
  Considerato che, per lo svolgimento delle  attivita'  sanitarie  di
cui al capoverso precedente, e' necessario che gli ambienti in cui si
svolgono  tali   attivita'   siano   in   linea   con   i   requisiti
igienico-sanitari di base e siano provvisti di una  dotazione  minima
di strumenti e presidi sanitari; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 29 gennaio 2021,
di approvazione dello schema di capitolato di gara di appalto per  la
fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento
dei  centri  di  cui  al  decreto-legge  30  ottobre  1995,  n.  451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n.  563,
dei centri di prima accoglienza di cui  agli  articoli  9  e  11  del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei centri di  cui  agli
articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e
successive modificazioni; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, citato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 10,  comma  1,
del decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.  142,  i  criteri  e  le
modalita' per assicurare, nei  centri  di  cui  all'art.  9  e  nelle
strutture di  cui  all'art.  11  del  medesimo  decreto  legislativo,
adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonche'
idonee misure di prevenzione,  controllo  e  vigilanza  relativamente
alla  partecipazione  o  alla   propaganda   attiva   a   favore   di
organizzazioni terroristiche internazionali.