IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il
«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante
norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
protezione internazionale»;
Visti in particolare l'art. 9, comma 1 e l'art. 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato, come rispettivamente
modificati dall'art. 4, comma 1, lettera b) n. 1 e dall'art. 4, comma
1, lettera d) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis,
391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia
di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico
trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di
disciplina del Garante dei diritti delle persone private della
liberta' personale»;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 142, citato, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del
decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, citato, che prevede che nei
centri di cui all'art. 9, comma 1 e nelle strutture di cui all'art.
11 del medesimo decreto legislativo devono essere assicurati adeguati
standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonche' idonee
misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla
partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni
terroristiche internazionali, secondo i criteri e le modalita'
stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, aggiunto dall'art. 3, comma 1,
lettera d), numero 2), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
222, il quale demanda al Ministro della salute l'adozione, previa
intesa in Conferenza unificata, di un decreto che definisca i
requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975, recante
«Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896
relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari
principali dei locali d'abitazione», il quale, nelle more
dell'approvazione del decreto ministeriale menzionato al precedente
capoverso, e' da interpretarsi conformemente all'art. 10, comma 2,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;
Visti l'art. 8, comma 4, e l'art. 8-ter del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni,
recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e la normativa
regionale attuativa in materia di autorizzazione all'esercizio di
attivita' sanitaria, nonche' il decreto del Presidente della
Repubblica del 14 gennaio 1997, recante «Approvazione dell'atto di
indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private»;
Considerato che, alla luce delle disposizioni menzionate nel
precedente capoverso, e' necessario che i requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi ai quali assoggettare i locali dei centri
e delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, adibiti all'esercizio di attivita' sanitaria,
siano individuati in base al livello di complessita' e alla tipologia
dell'assistenza ivi prestata;
Considerato che l'attivita' sanitaria assicurata nei centri e nelle
strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, citato, consiste nella visita medica di
ingresso, misure di profilassi e sorveglianza, interventi di primo
soccorso e che per prestazioni specialistiche o di complessita' e
intensita' ulteriore si ricorre all'assistenza prestata dalle
strutture territoriali e ospedaliere del Servizio sanitario
nazionale;
Considerato che, per lo svolgimento delle attivita' sanitarie di
cui al capoverso precedente, e' necessario che gli ambienti in cui si
svolgono tali attivita' siano in linea con i requisiti
igienico-sanitari di base e siano provvisti di una dotazione minima
di strumenti e presidi sanitari;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 29 gennaio 2021,
di approvazione dello schema di capitolato di gara di appalto per la
fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento
dei centri di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563,
dei centri di prima accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei centri di cui agli
articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e
successive modificazioni;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, citato;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 10, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i criteri e le
modalita' per assicurare, nei centri di cui all'art. 9 e nelle
strutture di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo,
adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonche'
idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente
alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di
organizzazioni terroristiche internazionali.