IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»; Visti in particolare l'art. 9, comma 1 e l'art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato, come rispettivamente modificati dall'art. 4, comma 1, lettera b) n. 1 e dall'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante dei diritti delle persone private della liberta' personale»; Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, citato, che prevede che nei centri di cui all'art. 9, comma 1 e nelle strutture di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonche' idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto l'art. 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, il quale demanda al Ministro della salute l'adozione, previa intesa in Conferenza unificata, di un decreto che definisca i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici; Visto il decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975, recante «Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione», il quale, nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale menzionato al precedente capoverso, e' da interpretarsi conformemente all'art. 10, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visti l'art. 8, comma 4, e l'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e la normativa regionale attuativa in materia di autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, recante «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»; Considerato che, alla luce delle disposizioni menzionate nel precedente capoverso, e' necessario che i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi ai quali assoggettare i locali dei centri e delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, adibiti all'esercizio di attivita' sanitaria, siano individuati in base al livello di complessita' e alla tipologia dell'assistenza ivi prestata; Considerato che l'attivita' sanitaria assicurata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato, consiste nella visita medica di ingresso, misure di profilassi e sorveglianza, interventi di primo soccorso e che per prestazioni specialistiche o di complessita' e intensita' ulteriore si ricorre all'assistenza prestata dalle strutture territoriali e ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; Considerato che, per lo svolgimento delle attivita' sanitarie di cui al capoverso precedente, e' necessario che gli ambienti in cui si svolgono tali attivita' siano in linea con i requisiti igienico-sanitari di base e siano provvisti di una dotazione minima di strumenti e presidi sanitari; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 29 gennaio 2021, di approvazione dello schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dei centri di prima accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, citato; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i criteri e le modalita' per assicurare, nei centri di cui all'art. 9 e nelle strutture di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo, adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonche' idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali.