Art. 2
Standard igienico-sanitari abitativi e di sicurezza
1. Gli immobili presso i quali sono allestiti i centri e le
strutture di cui all'art. 1, comma 1, rispettano gli standard
previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia,
prevenzione incendi, agibilita', igiene e sicurezza, attestati da
idonea documentazione.
2. I locali degli immobili di cui all'art. 1, comma 1, nei quali
viene svolta attivita' di assistenza sanitaria, rispettano gli
standard strutturali, tecnici e organizzativi previsti dalle norme
statali e regionali vigenti in materia di autorizzazione
all'esercizio di attivita' sanitaria nell'ipotesi in cui la tipologia
di assistenza ivi prestata rientri tra le fattispecie sottoposte a
procedura autorizzatoria in base a tali norme.
3. I locali di cui al comma 2, anche al di fuori delle ipotesi in
cui le attivita' ivi prestate rientrino tra quelle soggette ad
autorizzazione ai sensi del medesimo comma 2, rispettano gli standard
igienico-sanitari individuati nell'allegato «A» del presente decreto
e le norme di buona tecnica relative a microclima e illuminazione. Il
capitolato di cui all'art. 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 142 definisce la dotazione strumentale medica minima dei locali,
adeguata alla tipologia di assistenza prestata nella struttura.
4. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo verificano la
sussistenza degli standard di cui ai commi precedenti, anche mediante
i controlli previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142, effettuati anche in collaborazione con l'Azienda
sanitaria territorialmente competente.