Art. 2 
 
 
         Standard igienico-sanitari abitativi e di sicurezza 
 
  1. Gli immobili presso  i  quali  sono  allestiti  i  centri  e  le
strutture di  cui  all'art.  1,  comma  1,  rispettano  gli  standard
previsti dalle norme vigenti in  materia  di  urbanistica,  edilizia,
prevenzione incendi, agibilita', igiene  e  sicurezza,  attestati  da
idonea documentazione. 
  2. I locali degli immobili di cui all'art. 1, comma  1,  nei  quali
viene  svolta  attivita'  di  assistenza  sanitaria,  rispettano  gli
standard strutturali, tecnici e organizzativi  previsti  dalle  norme
statali  e   regionali   vigenti   in   materia   di   autorizzazione
all'esercizio di attivita' sanitaria nell'ipotesi in cui la tipologia
di assistenza ivi prestata rientri tra le  fattispecie  sottoposte  a
procedura autorizzatoria in base a tali norme. 
  3. I locali di cui al comma 2, anche al di fuori delle  ipotesi  in
cui le attivita'  ivi  prestate  rientrino  tra  quelle  soggette  ad
autorizzazione ai sensi del medesimo comma 2, rispettano gli standard
igienico-sanitari individuati nell'allegato «A» del presente  decreto
e le norme di buona tecnica relative a microclima e illuminazione. Il
capitolato di cui all'art. 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 142 definisce la dotazione strumentale medica minima  dei  locali,
adeguata alla tipologia di assistenza prestata nella struttura. 
  4. Le Prefetture - Uffici territoriali del  Governo  verificano  la
sussistenza degli standard di cui ai commi precedenti, anche mediante
i controlli previsti dall'art. 20 del decreto legislativo  18  agosto
2015, n.  142,  effettuati  anche  in  collaborazione  con  l'Azienda
sanitaria territorialmente competente.